IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
n. 51; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   1,   del   predetto
decreto-legge, che, al fine di  assicurare  sostegno  economico  alle
imprese ad alto consumo  energetico  e  fino  al  31  dicembre  2022,
autorizza Sace S.p.a. a rilasciare garanzie in favore di  banche,  di
istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e  degli  altri
soggetti abilitati  all'esercizio  del  credito  in  Italia,  per  un
impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro,  ai  sensi
delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse
disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  e
nel rispetto dei criteri e delle condizioni  previste  dalla  vigente
disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  previa   notifica   e
autorizzazione  della  Commissione  europea  e   come   ulteriormente
specificato sul piano procedurale e documentale da Sace S.p.a.; 
  Considerato che la medesima disposizione prevede ulteriormente  che
la predetta garanzia sia rilasciata per finanziamenti concessi  sotto
qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di
interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, precisando che la garanzia copre la  percentuale  consentita
dalla disciplina sopra richiamata e che analoga garanzia puo'  essere
rilasciata, nel rispetto dei  medesimi  criteri  e  condizioni  sopra
indicati,  per  il  finanziamento  di  operazioni   di   acquisto   e
riattivazione di impianti dismessi situati sul  territorio  nazionale
per la produzione destinata all'industria siderurgica; 
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  definire   il   quadro
normativo  di  riferimento  per  l'attuazione  della  misura   e   di
individuare, ai fini dell'attuazione della citata misura di  sostegno
attuata da Sace S.p.a., gli  stabilimenti  industriali  di  interesse
strategico nazionale; 
  Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131  I/01,  recante
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
131 del 24 marzo 2022 e, in particolare, la  sezione  2.2,  «Sostegno
alla liquidita' sotto forma di garanzie»; 
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  dicembre  2012,  n.  231  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 1  del  predetto  decreto-legge,  che
detta  disposizioni  sull'efficacia   dell'autorizzazione   integrata
ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di  interesse
strategico nazionale  individuati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, quando  presso  di  essi  siano  occupati  un
numero  di  lavoratori  subordinati,  compresi  quelli   ammessi   al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da
almeno  un  anno  e  qualora  vi  sia  una  assoluta  necessita'   di
salvaguardia dell'occupazione e della produzione; 
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni generali per  l'attuazione  del  sostegno  alle  imprese
  energivore di interesse strategico attraverso le garanzie  di  Sace
  S.p.a. 
 
  1. La misura di sostegno, attraverso il  rilascio  di  garanzie  in
favore di banche per l'erogazione di linee di credito  a  imprese  ad
alto consumo energetico che gestiscono  stabilimenti  industriali  di
interesse strategico nazionale, prevista dall'art. 10, comma  1,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e' attuata da Sace  S.p.a.,  sulla
base della disciplina richiamata dal medesimo articolo,  ai  sensi  e
nei limiti della sezione 2.2 della  comunicazione  della  Commissione
europea 2022/C  131  1/01  e  previa  autorizzazione  della  medesima
Commissione in esito alla procedura di notifica  ai  sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.