IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale: «In caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il bollettino epidemiologico OMS Prot. 00 26058-DGPRE del  19
maggio 2022 sulla situazione epidemiologica  internazionale  relativa
ai casi di vaiolo delle scimmie confermati, con particolare  riguardo
ai casi accertati in Europa; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/522 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021  che  istituisce  un  programma  d'azione
dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma
UE per la salute») (EU4Health),  volto  a  perseguire,  tra  l'altro,
l'obiettivo di proteggere le persone nell'Unione dalle gravi  minacce
per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la  capacita'
di risposta dei sistemi sanitari e il  coordinamento  tra  gli  Stati
membri per far fronte a gravi  minacce  per  la  salute  a  carattere
transfrontaliero; 
  Visto, in particolare, l'art.  9,  paragrafo  1,  lettera  c),  del
citato regolamento che, nei casi di comparsa o sviluppo di una  grave
minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, prevede  che  la
Commissione europea puo'  indire  procedure  d'appalto  in  veste  di
grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando forniture
e servizi a beneficio  degli  Stati  membri  o  delle  organizzazioni
partner selezionate dalla Commissione; 
  Visto  il  documento  «Monkeypox  outbreak  Purchase  of  vaccines»
predisposto dall'Autorita' per la preparazione  e  la  risposta  alle
emergenze  sanitarie  (HERA)  della  Commissione   europea   relativo
all'acquisto da parte della Commissione  europea  e  alla  successiva
donazione  agli  Stati  membri   del   vaccino   «Jynneos»   prodotto
dall'azienda   Bavarian   Nordic,   ai   sensi   della    sopracitata
disposizione; 
  Preso atto che il citato vaccino e' stato  approvato  da  Food  and
Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti d'America; 
  Vista la nota prot. n. 27720 del 1° giugno 2022, con  la  quale  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria ha  rappresentato  che
HERA,  tenuto  conto  dell'emergenza  determinata  dalla   imprevista
diffusione del vaiolo delle scimmie  in  diversi  paesi  europei,  ha
manifestato l'intenzione di donare agli Stati membri delle  dosi  del
vaccino  «Jynneos»,   prodotto   dall'azienda   Bavarian   Nordic   e
autorizzato negli USA dall'FDA  per  l'uso  contro  Monkeypox,  e  ha
richiesto che gli stessi  Stati  membri  provvedano  ad  emanare  una
National Exemption, ovvero una autorizzazione per  uso  emergenziale,
in attesa di una possibile approvazione da parte di EMA  o  di  altre
agenzie regolatorie; 
  Preso atto che, con la suddetta nota, la Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria ha evidenziato la necessita'  di  acquisire  un
parere da parte di AIFA; 
  Vista la nota prot. n. 39617 del 3 giugno 2022,  con  la  quale  la
Direzione  generale   dei   dispositivi   medici   e   del   servizio
farmaceutico,  preso  atto  della  citata  nota   DGPREV   prot.   n.
27720/2022, ha trasmesso ad AIFA la  documentazione  disponibile  sul
vaccino  «Jynneos»,  chiedendo  alla  medesima  Agenzia   un   parere
sull'utilizzo del vaccino in questione, nonche' sulla possibilita' di
procedere con decreto del Ministro, all'autorizzazione  temporanea  e
straordinaria prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219; 
  Preso atto del parere reso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco nella seduta  dell'8  giugno  2022,
trasmesso con nota prot. n. 69939 del 9 giugno 2021, con il quale  si
afferma che  «La  CTS,  valutata  la  documentazione  disponibile  ed
esaminato quanto trasmesso dal Ministero della salute in relazione al
vaccino  «Jynneos»  (virus  vaccinico  vivo  Ankara  modificato   non
replicante), ritiene che quest'ultimo, gia' autorizzato da FDA per la
prevenzione del vaiolo della scimmia  nei  soggetti  adulti  ad  alto
rischio    di    infezione,    sia    idoneo    al     riconoscimento
dell'autorizzazione temporanea e straordinaria prevista dall'art.  5,
comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, in attesa che si  renda
disponibile un vaccino con la medesima indicazione approvato da EMA»; 
  Preso atto del parere reso dal Consiglio  superiore  di  sanita'  -
sezione terza nella seduta del 29 giugno 2022, nel quale  si  esprime
parere favorevole in merito  all'utilizzo  emergenziale  del  vaccino
contro il  Monkeypox  «Jynneos»,  fermo  restando  che  la  strategia
vaccinale, anche in relazione  alle  dosi  fornite  da  HERA,  andra'
prioritariamente orientata verso i soggetti a rischio per esposizione
professionale e/o stili di vita; 
  Viste le linee guida  «Vaccines  and  Immunization  for  monkeypox:
Interim guidance, 14 June 2022» pubblicate sul sito OMS; 
  Ritenuto, che sussistono i  presupposti  per  procedere,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2 del richiamato  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, all'autorizzazione della temporanea  distribuzione  del
vaccino «Jynneos»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' autorizzata, nelle more  del  perfezionamento  delle
procedure finalizzate all'autorizzazione all'immissione in commercio,
la   temporanea   distribuzione   del   vaccino   JYNNEOS,   prodotto
dall'azienda Bavarian Nordic. 
  2. La distribuzione del medicinale di cui al comma 1 e'  effettuata
dal Ministero della salute secondo le vigenti modalita' e  procedure,
idonee anche ad assicurarne la tracciabilita'. 
  3. Il vaccino di cui al comma 1 dovra' essere utilizzato secondo le
raccomandazioni ufficiali che  saranno  definite  con  circolare  del
Ministero della salute.