Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Rientrano nel campo di  applicazione  del  presente  decreto  le
procedure di riclassificazione di una patente di guida a  seguito  di
visita medica esperita presso una commissione medica locale  in  sede
di rinnovo di validita' di una patente di guida. 
  2. Ai fini del comma 1 si intende per riclassificazione: 
    a) il declassamento  di  una  patente  speciale  in  altra,  pure
speciale,  nella  quale  non  siano  piu'  riconosciute  una  o  piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei  requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita'; 
    b) il declassamento di una patente non  speciale  in  altra,  non
speciale,  nella  quale  non  siano  piu'  riconosciute  una  o  piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei  requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita'; 
    c) il declassamento  di  una  patente  non  speciale  in  patente
speciale, anche eventualmente con perdita di  una  o  piu'  categorie
precedentemente  possedute,  per  il  venir  meno  dei  requisiti  di
idoneita' psico-fisica prescritti per la titolarita' di  una  patente
non speciale o per le categorie gia' possedute; 
    d) la riacquisizione, in una patente speciale, dell'idoneita'  ad
una  o  piu'  categorie  precedentemente   declassate   per   perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti; 
    e) la riacquisizione, in una patente non speciale, dell'idoneita'
ad una  o  piu'  categorie  precedentemente  declassate  per  perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti; 
    f) la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente
declassata   in   patente   speciale,   eventualmente    anche    con
riacquisizione di una o piu' categorie precedentemente possedute. 
  3. La commissione medica locale,  qualora  all'esito  della  visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di  guida,  ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima ai  sensi
del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione
dal CED della Direzione  generale  per  la  motorizzazione  e  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione gli estremi della nuova categoria o delle nuove categorie
per le quali il  titolare  della  patente  risulti  in  possesso  dei
requisiti  di   idoneita'   psico-fisica   e   genera   e   trasmette
telematicamente allo stesso  CED  la  relativa  attestazione  di  cui
all'art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
1992, n. 495. Copia della ricevuta della trasmissione  e'  consegnata
al titolare  della  patente,  ai  fini  della  circolazione  fino  al
ricevimento del duplicato della stessa.