Art. 2
Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le
procedure di riclassificazione di una patente di guida a seguito di
visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede
di rinnovo di validita' di una patente di guida.
2. Ai fini del comma 1 si intende per riclassificazione:
a) il declassamento di una patente speciale in altra, pure
speciale, nella quale non siano piu' riconosciute una o piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita';
b) il declassamento di una patente non speciale in altra, non
speciale, nella quale non siano piu' riconosciute una o piu'
categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti
psico-fisici prescritti per la loro titolarita';
c) il declassamento di una patente non speciale in patente
speciale, anche eventualmente con perdita di una o piu' categorie
precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti di
idoneita' psico-fisica prescritti per la titolarita' di una patente
non speciale o per le categorie gia' possedute;
d) la riacquisizione, in una patente speciale, dell'idoneita' ad
una o piu' categorie precedentemente declassate per perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
e) la riacquisizione, in una patente non speciale, dell'idoneita'
ad una o piu' categorie precedentemente declassate per perdita
temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
f) la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente
declassata in patente speciale, eventualmente anche con
riacquisizione di una o piu' categorie precedentemente possedute.
3. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di guida, ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima ai sensi
del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione
dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e
navigazione gli estremi della nuova categoria o delle nuove categorie
per le quali il titolare della patente risulti in possesso dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e genera e trasmette
telematicamente allo stesso CED la relativa attestazione di cui
all'art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495. Copia della ricevuta della trasmissione e' consegnata
al titolare della patente, ai fini della circolazione fino al
ricevimento del duplicato della stessa.