Art. 3
Ulteriori procedure di riclassificazione
1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto nel caso
di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita
medica esperita presso una commissione medica locale in sede di
rinnovo di validita' di una patente di guida quando:
a) presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art.
226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla patente di
guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostativita', ivi
compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art. 128,
commi 1-bis ed 1-quinques, del codice stesso;
b) quando ai fini del rinnovo di validita' della patente, la
commissione medica locale prescrive adattamenti al veicolo o
modifiche ai dispositivi gia' istallati sullo stesso, per i quali e'
richiesto l'esperimento di guida al fine di verificare l'adeguatezza
degli stessi alla minorazione ausiliata;
c) nei casi in cui vi sia incongruenza tra i dati anagrafici,
quali risultano dal documento di identita' del titolare della
patente, e quelli presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida.
2. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita
medica per il rinnovo di validita' di una patente di guida, ritenga
di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima e ricorra
una o piu' delle condizioni del comma 1, inserisce nell'apposito
applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in
materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita medica ai
fini dell'elaborazione della relativa relazione e della ricevuta di
trasmissione della relazione stessa. Copia della ricevuta di
trasmissione e' consegnata al titolare della patente ai fini della
presentazione dell'istanza di emissione di duplicato della patente,
come riclassificata, rinnovata nella validita'.