Art. 4 
 
Diritti e tariffe per le  operazioni  di  rinnovo  di  validita'  con
  riclassificazione della patente di guida 
  1. Per le operazioni di rinnovo di  validita'  di  una  patente  di
guida con riclassificazione, di cui agli articoli  2  e  3,  sono  da
corrispondersi gli importi di cui ai punti 3 e  4,  del  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo  per
l'istanza e sul duplicato della patente, nonche' l'importo di cui  al
punto 2 della tabella 3 della legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,  a
titolo di diritto di motorizzazione.