Art. 4 Diritti e tariffe per le operazioni di rinnovo di validita' con riclassificazione della patente di guida 1. Per le operazioni di rinnovo di validita' di una patente di guida con riclassificazione, di cui agli articoli 2 e 3, sono da corrispondersi gli importi di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo per l'istanza e sul duplicato della patente, nonche' l'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, a titolo di diritto di motorizzazione.