Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore, e' stabilita  la  data  di  applicabilita'
delle disposizioni del presente decreto.