Art. 2
Caratteristiche costruttive
1. Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di
emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del regolamento (UE)
168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con
esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non
basculanti.
2. I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza
rispondono, inoltre, alle caratteristiche previste nell'allegato
tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte
integrante.