Art. 2 
 
                     Caratteristiche costruttive 
 
  1. Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di
emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi  del  regolamento  (UE)
168/2018,  appartenenti  alla  categoria  internazionale   L5e,   con
esclusione  dei  tricicli  con  carrozzeria  e   dei   tricicli   non
basculanti. 
  2.  I  motoveicoli  adibiti  a  servizi   sanitari   di   emergenza
rispondono,  inoltre,  alle  caratteristiche  previste  nell'allegato
tecnico  al  presente  decreto,  di  cui   esso   costituisce   parte
integrante.