Art. 2 Caratteristiche costruttive 1. Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del regolamento (UE) 168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti. 2. I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza rispondono, inoltre, alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.