Art. 3 Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza 1. Al fine di assicurare un idoneo livello di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini per allevamento sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) orientamento produttivo; b) modalita' di allevamento; c) capacita' massima dell'allevamento e turnover degli animali al suo interno; d) rischio di contatto con selvatici in particolare della specie suina. 2. Le misure di biosicurezza di cui al presente articolo consistono in: a) misure di protezione strutturali , che possono comprendere: i) recinzioni, tetti, muri di cinta ed altre strutture di separazione quali cancelli, sbarre ecc; ii) locali di stabulazione ed eventuale quarantena; iii) parcheggio e piazzola per la disinfezione degli automezzi; iv) zona filtro; v) strutture per il carico degli animali; vi) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e delle attrezzature; vii) un sistema per lo stoccaggio sicuro dei cadaveri degli animali e degli altri sottoprodotti di origine animale in attesa dello smaltimento; viii) strutture per lo stoccaggio del mangime e delle lettiere destinati agli animali ix) strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici; b) misure di gestione, che comprendono: i) piano di biosicurezza aziendale ii) procedure per l'ingresso nello stabilimento e l'uscita dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone e relativa registrazione; ii) procedure per l'uso delle attrezzature; iii) condizioni per i movimenti basate sui rischi; iv) condizioni per l'introduzione di animali, mangime o altri prodotti nello stabilimento; v) misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali introdotti di recente o malati; vii) procedure per il lavaggio la disinfezione delle strutture e delle attrezzature, per la disinfestazione e derattizzazione. 3. Sulla base delle misure di cui al comma 2 del presente articolo sono individuati i requisiti di biosicurezza per gli stabilimenti che detengono suini per allevamento come di seguito riportato: a) requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari di cui al punto 1 dell'allegato al presente decreto; b) requisiti di biosicurezza per allevamenti commerciali di cui ai punti da 2 a 5 dell'allegato al presente decreto; c) requisiti di biosicurezza per le stalle di transito di cui al punto 6 dell'allegato al presente decreto.