Art. 3 
 
         Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza 
 
  1. Al fine di assicurare un idoneo livello  di  biosicurezza  negli
stabilimenti che  detengono  suini  per  allevamento  sono  presi  in
considerazione i seguenti elementi: 
    a) orientamento produttivo; 
    b) modalita' di allevamento; 
    c) capacita' massima dell'allevamento e turnover degli animali al
suo interno; 
    d) rischio di contatto con selvatici in particolare della  specie
suina. 
  2. Le misure di biosicurezza di cui al presente articolo consistono
in: 
    a) misure di protezione strutturali , che possono comprendere: i)
recinzioni, tetti, muri di cinta ed altre  strutture  di  separazione
quali cancelli, sbarre ecc; ii) locali di stabulazione  ed  eventuale
quarantena; iii) parcheggio e  piazzola  per  la  disinfezione  degli
automezzi; iv) zona filtro; v) strutture per il carico degli animali;
vi) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture  e
delle attrezzature; vii) un sistema  per  lo  stoccaggio  sicuro  dei
cadaveri degli animali e degli altri sottoprodotti di origine animale
in attesa dello smaltimento; viii) strutture per  lo  stoccaggio  del
mangime e delle lettiere destinati agli animali ix) strutture per  lo
stoccaggio degli effluenti zootecnici; 
    b) misure di gestione, che comprendono: i) piano di  biosicurezza
aziendale ii) procedure per l'ingresso nello stabilimento e  l'uscita
dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli  e  delle
persone e relativa  registrazione;  ii)  procedure  per  l'uso  delle
attrezzature; iii) condizioni per i movimenti basate sui rischi;  iv)
condizioni per l'introduzione di animali, mangime  o  altri  prodotti
nello stabilimento; v) misure di quarantena, isolamento o separazione
degli animali introdotti di recente o malati; vii) procedure  per  il
lavaggio la disinfezione delle strutture e delle attrezzature, per la
disinfestazione e derattizzazione. 
  3. Sulla base delle misure di cui al comma 2 del presente  articolo
sono individuati i requisiti di biosicurezza per gli stabilimenti che
detengono suini per allevamento come di seguito riportato: 
    a) requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari di cui
al punto 1 dell'allegato al presente decreto; 
    b) requisiti di biosicurezza per allevamenti commerciali  di  cui
ai punti da 2 a 5 dell'allegato al presente decreto; 
    c) requisiti di biosicurezza per le stalle di transito di cui  al
punto 6 dell'allegato al presente decreto.