Art. 4 
 
                        Verifiche in azienda 
 
  1. L'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente,  anche
nell'ambito  delle  attivita'  previste  dai  vigenti  programmi   di
sorveglianza ed eradicazione delle malattie del  suino,  effettua  la
verifica  del  rispetto  dei  requisiti  di   biosicurezza   di   cui
all'allegato al presente decreto. 
  2. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, fatta  salva
la possibilita' di controlli rafforzati  nelle  zone  interessate  da
emergenze  epidemiche,  predispongono  annualmente  un  programma  di
verifiche dei livelli di  biosicurezza  esistenti  negli  allevamenti
suini, stratificato secondo la prevalenza  dei  diversi  orientamenti
produttivi esistenti sul proprio territorio. Per  il  primo  anno  il
programma deve comprendere almeno l'1  per  cento  del  totale  delle
aziende, in un numero di  allevamenti  rappresentativo,  stratificato
secondo la prevalenza delle categorie aziendali  (non  commerciali  o
familiari, da riproduzione, da ingrasso)  e  in  aggiunta  almeno  un
terzo degli allevamenti semibradi aperti con  capi,  mentre  per  gli
anni successivi la numerosita' minima del campione  sara'  concordata
con le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del
livello di allerta, della categorizzazione del rischio delle  aziende
e dello  stato  di  avanzamento  dei  controlli  di  biosicurezza,  e
comunicata tramite circolare della Direzione generale  della  sanita'
animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della  salute.
Le  verifiche  negli  allevamenti  familiari  vengono  effettuate  in
occasione  dei  controlli   veterinari   ufficiali   a   campione   e
rendicontate annualmente alla regione o Provincia autonoma di  Trento
o Bolzano territorialmente competente. 
  3. L'individuazione del campione di allevamenti di cui al comma  2,
viene effettuata attraverso il sistema ClassyFarm.it.it che prende in
considerazione almeno i seguenti criteri di rischio: 
    a) consistenza dello stabilimento; 
    b) tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare  se
verso altri  allevamenti  commerciali  non  inseriti  in  un  sistema
multisito); 
    c) precedenti non conformita' registrate rispetto ai  criteri  di
biosicurezza di cui all'allegato; 
    d) livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo,  nel
sistema ClassyFarm.it.it dando precedenza agli  allevamenti  che  non
hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema; 
  4. In aggiunta ai criteri di cui al comma 3, possono  essere  presi
in considerazione inoltre: 
    a)  positivita'  per  agenti  eziologici  oggetto  di  piani   di
sorveglianza ed eradicazione; 
    b) percentuale di mortalita' intraziendale; 
    c) livello di consumo dei farmaci veterinari in azienda  rispetto
alla mediana regionale; 
    d) altri criteri di rischio  individuati  dall'azienda  sanitaria
locale competente per  territorio,  ivi  compresi  quelli  di  natura
ambientale e quelli legati alla densita'  di  popolazione  dei  suini
selvatici nell'area di competenza.