Art. 4 Verifiche in azienda 1. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attivita' previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, effettua la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza di cui all'allegato al presente decreto. 2. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, fatta salva la possibilita' di controlli rafforzati nelle zone interessate da emergenze epidemiche, predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti suini, stratificato secondo la prevalenza dei diversi orientamenti produttivi esistenti sul proprio territorio. Per il primo anno il programma deve comprendere almeno l'1 per cento del totale delle aziende, in un numero di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali (non commerciali o familiari, da riproduzione, da ingrasso) e in aggiunta almeno un terzo degli allevamenti semibradi aperti con capi, mentre per gli anni successivi la numerosita' minima del campione sara' concordata con le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del livello di allerta, della categorizzazione del rischio delle aziende e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e comunicata tramite circolare della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute. Le verifiche negli allevamenti familiari vengono effettuate in occasione dei controlli veterinari ufficiali a campione e rendicontate annualmente alla regione o Provincia autonoma di Trento o Bolzano territorialmente competente. 3. L'individuazione del campione di allevamenti di cui al comma 2, viene effettuata attraverso il sistema ClassyFarm.it.it che prende in considerazione almeno i seguenti criteri di rischio: a) consistenza dello stabilimento; b) tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso altri allevamenti commerciali non inseriti in un sistema multisito); c) precedenti non conformita' registrate rispetto ai criteri di biosicurezza di cui all'allegato; d) livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo, nel sistema ClassyFarm.it.it dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema; 4. In aggiunta ai criteri di cui al comma 3, possono essere presi in considerazione inoltre: a) positivita' per agenti eziologici oggetto di piani di sorveglianza ed eradicazione; b) percentuale di mortalita' intraziendale; c) livello di consumo dei farmaci veterinari in azienda rispetto alla mediana regionale; d) altri criteri di rischio individuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ivi compresi quelli di natura ambientale e quelli legati alla densita' di popolazione dei suini selvatici nell'area di competenza.