Art. 8 Norme transitorie e finali 1. Gli operatori responsabili di allevamenti e stalle di transito gia' registrati nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica del Ministero della salute adeguano i propri stabilimenti alle misure di biosicurezza di cui all'allegato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2022, n. 29, gli operatori che, per la costruzione delle recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle norme di biosicurezza di cui al presente decreto, intendano avvalersi della deroga alle disposizioni dei regolamenti ivi prevista, ne informano l'autorita' comunale territorialmente competente che fornisce indicazioni sui termini temporali e le modalita' relativi alla cessazione della deroga stessa e all'adeguamento delle recinzioni costruite in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi. 3. Il termine di cui al comma 1 non si applica agli operatori responsabili di allevamenti registrati nella BDN, siti all'interno di zone di restrizione per PSA, che proseguono l'attivita' di allevamento qualora consentita dall'autorita' competente. 4. Gli operatori che registrano i propri stabilimenti in BDN a far data dall'entrata in vigore del presente decreto devono garantire immediatamente il rispetto di tutte le misure di biosicurezza prescritte. 5. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della transizione ecologica, sentita la Conferenza dei rapporti permanenti tra Stato regioni e Province autonome di Trento e Bolzano puo' aggiornare l'allegato di cui al presente decreto sulla base dell'evoluzione normativa e tecnico scientifica in materia di biosicurezza. 6. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Il presente regolamento e' trasmesso ai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione. Roma, 28 giugno 2022 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Patuanelli Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1891