Art. 8 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Gli operatori responsabili di allevamenti e stalle  di  transito
gia' registrati nella Banca dati nazionale  dell'Anagrafe  zootecnica
del Ministero della salute adeguano i propri stabilimenti alle misure
di biosicurezza di cui all'allegato entro dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del  decreto-legge
n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, nella  legge  7  aprile
2022, n. 29, gli operatori che, per la costruzione  delle  recinzioni
necessarie ad assicurare il confinamento degli animali  allevati  nel
rispetto delle norme di biosicurezza  di  cui  al  presente  decreto,
intendano avvalersi della deroga alle  disposizioni  dei  regolamenti
ivi prevista,  ne  informano  l'autorita'  comunale  territorialmente
competente che  fornisce  indicazioni  sui  termini  temporali  e  le
modalita'  relativi   alla   cessazione   della   deroga   stessa   e
all'adeguamento   delle   recinzioni   costruite   in   deroga   alle
disposizioni dei regolamenti edilizi. 
  3. Il termine di cui al comma  1  non  si  applica  agli  operatori
responsabili di allevamenti registrati nella BDN, siti all'interno di
zone  di  restrizione  per  PSA,  che   proseguono   l'attivita'   di
allevamento qualora consentita dall'autorita' competente. 
  4. Gli operatori che registrano i propri stabilimenti in BDN a  far
data dall'entrata in vigore del  presente  decreto  devono  garantire
immediatamente  il  rispetto  di  tutte  le  misure  di  biosicurezza
prescritte. 
  5. Il Ministero della salute, di concerto con  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e con  il  Ministero  della
transizione ecologica, sentita la Conferenza dei rapporti  permanenti
tra Stato regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  puo'
aggiornare  l'allegato  di  cui  al  presente  decreto   sulla   base
dell'evoluzione  normativa  e  tecnico  scientifica  in  materia   di
biosicurezza. 
  6. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  provvedono  ad  attuare  quanto  previsto  dal  presente
decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e  con  le
relative norme di attuazione. 
  Il presente  regolamento  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  predetta
pubblicazione. 
    Roma, 28 giugno 2022 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                Il Ministro delle politiche agricole, 
                       alimentari e forestali 
                             Patuanelli 
 
                             Il Ministro 
                     della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 1891