IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
che demanda ad un decreto del Ministro  dell'interno  la  definizione
dei  criteri  generali  per  il  rafforzamento  della   cooperazione,
informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche  dati  fra
le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini
dell'applicazione dell'ordine di  allontanamento  e  del  divieto  di
accesso di cui  all'art.  9  e  allo  stesso  art.  10  del  predetto
decreto-legge n. 14 del 2017; 
  Visti gli articoli  dall'8  al  10  della  legge  1°  aprile  1981,
concernenti l'istituzione, e la disciplina  del  centro  elaborazione
dati istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica  sicurezza
del Ministero dell'interno (nel prosieguo: CED); 
  Visto la legge 7  marzo  1986,  n.  65,  recante  la  legge  quadro
sull'ordinamento della polizia municipale; 
  Visto l'art. 16-quater del decreto-legge 18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  marzo  1993,  n.  68
secondo cui le modalita' di accesso agli schedari dei veicoli rubati,
dei  documenti  di  identita'  rubati  o   smarriti,   nonche'   alle
informazioni  concernenti  i  permessi  di  soggiorno  da  parte  del
personale della polizia locale munito della qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  e'  determinato   con   decreti   del   Ministro
dell'interno  adottati  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.
16-quater; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge  n.
14 del 2017, secondo cui le misure per coordinare,  tra  l'altro,  lo
scambio informativo nei settori di rispettivo interesse tra le  Forze
di polizia e  la  polizia  locale,  sono  specificate  con  le  linee
generali per  la  realizzazione  delle  politiche  pubbliche  per  la
sicurezza integrata; 
  Visto inoltre, l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  14
del 2017, secondo cui i patti per la sicurezza  urbana,  sottoscritti
tra il prefetto e il sindaco, possono individuare, in relazione  alla
specificita' dei contesti interventi  per  la  sicurezza  urbana  nel
rispetto  delle  linee  guida  adottate,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
27 aprile 2016 relativa, alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte  delle  autorita'
competenti  a  fini  di   prevenzione,   indagine,   accertamento   e
perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto l'art. 18, commi 1, 1-bis e 2, del  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge  1°  dicembre
2018, n. 132, concernenti le condizioni nel rispetto delle  quali  il
personale dei Corpi e servizi di polizia municipale puo' accedere  al
CED al fine di verificare eventuali provvedimenti  di  ricerca  o  di
rintraccio esistenti  nei  confronti  delle  persone  identificate  o
controllate; 
  Viste  le linee  generali  per  la  realizzazione  delle  politiche
pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto
art. 2 del  decreto-legge  n.  14  del  2017,  adottate  con  accordo
stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; 
  Viste le  linee  guida  per  l'attuazione  della  sicurezza  urbana
adottate, ai sensi del citato art. 5, comma 1, del  decreto-legge  n.
14 del 2017, con accordo stipulato il 26  luglio  2018,  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Ritenuto di definire i criteri generali per il rafforzamento  della
cooperazione, informativa e operativa,  nonche'  per  l'accesso  alle
banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e  servizi  di  polizia
municipale ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai  predetti
articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  criteri  generali  per  il
rafforzamento della cooperazione, informativa  e  operativa,  nonche'
per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e  i  Corpi  e
servizi di polizia municipale ai fini  dell'applicazione  dell'ordine
di allontanamento e del divieto di accesso di cui agli articoli  9  e
10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «CED» il Centro elaborazione dati  di  cui  all'art.  8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    b) «Comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica»,
il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica  di  cui
all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    c) «decreto-legge n. 14 del 2017», il decreto-legge  20  febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48; 
    d) «divieto di accesso» il divieto di accesso ad una o piu'  aree
urbane adottato dal questore ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del
decreto-legge n. 14 del 2017; 
    e) «ordine di allontanamento», l'ordine di allontanamento  da  un
luogo disposto dall'organo accertatore ai  sensi  degli  articoli  9,
commi 1 e 2, e 10, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017.