Art. 3 
 
                Criteri generali per il rafforzamento 
                    della cooperazione operativa 
 
  1. Per il rafforzamento  della  cooperazione  di  natura  operativa
finalizzata   all'attuazione   di   un'efficace   prevenzione   delle
manifestazioni di degrado,  il  prefetto  e  il  sindaco  del  comune
interessato, sulla base delle rilevazioni statistiche, anche in forma
georeferenziata, di cui all'art. 2, possono  concordare,  nell'ambito
dei patti per la sicurezza urbana, mirate iniziative di controllo  da
eseguirsi a cura della polizia locale, finalizzate ad  accertare,  in
particolare nelle  aree  e  nei  luoghi  interessati  da  consistenti
afflussi di  persone  o  turistici,  le  eventuali  condotte  che  ne
impediscono l'accessibilita' e la fruizione. 
  2. Alle  iniziative  di  controllo  di  cui  al  comma  1,  possono
aggiungersi, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della  legge
26 marzo  2001,  n.  128,  servizi  di  controllo  straordinario  del
territorio, definiti sentito il parere del Comitato  provinciale  per
l'ordine e la sicurezza pubblica. I predetti  servizi  sono  eseguiti
con la partecipazione anche delle Forze di polizia, per  gli  aspetti
di specifica competenza e secondo quanto previsto dalla direttiva  di
cui al decreto del Ministro dell'interno adottato in data  15  agosto
2017.