Art. 3 Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione operativa 1. Per il rafforzamento della cooperazione di natura operativa finalizzata all'attuazione di un'efficace prevenzione delle manifestazioni di degrado, il prefetto e il sindaco del comune interessato, sulla base delle rilevazioni statistiche, anche in forma georeferenziata, di cui all'art. 2, possono concordare, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, mirate iniziative di controllo da eseguirsi a cura della polizia locale, finalizzate ad accertare, in particolare nelle aree e nei luoghi interessati da consistenti afflussi di persone o turistici, le eventuali condotte che ne impediscono l'accessibilita' e la fruizione. 2. Alle iniziative di controllo di cui al comma 1, possono aggiungersi, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, servizi di controllo straordinario del territorio, definiti sentito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I predetti servizi sono eseguiti con la partecipazione anche delle Forze di polizia, per gli aspetti di specifica competenza e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro dell'interno adottato in data 15 agosto 2017.