Art. 4 
 
                   Criteri generali per l'accesso 
                          alle banche dati 
 
  1. Ai fini della piu' efficace attuazione degli articoli 9 e 10 del
decreto-legge n. 14 del 2017, il personale dei  Corpi  e  servizi  di
polizia municipale, munito della  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, quando procede al controllo  e  all'identificazione  delle
persone,  puo'  verificare  l'eventuale  esistenza   di   ordini   di
allontanamento e di divieti di accesso nei  confronti  delle  persone
controllate, accedendo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, al livello del  CED  stabilito  con  il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.  10,  comma  6-bis,
del decreto-legge n. 14 del 2017. 
  2. L'accesso al CED di cui al comma 1 avviene secondo le  modalita'
stabilite con i decreti del Ministro dell'interno previsti  dall'art.
16-quater, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 
  3. Restano ferme le indicazioni recate dal paragrafo 3 delle  linee
generali per  la  realizzazione  delle  politiche  pubbliche  per  la
sicurezza  integrata,   adottate,   ai   sensi   dell'art.   2,   del
decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo  stipulato  il  24  gennaio
2018 in sede di Conferenza unificata.