Art. 4 Criteri generali per l'accesso alle banche dati 1. Ai fini della piu' efficace attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, puo' verificare l'eventuale esistenza di ordini di allontanamento e di divieti di accesso nei confronti delle persone controllate, accedendo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al livello del CED stabilito con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge n. 14 del 2017. 2. L'accesso al CED di cui al comma 1 avviene secondo le modalita' stabilite con i decreti del Ministro dell'interno previsti dall'art. 16-quater, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Restano ferme le indicazioni recate dal paragrafo 3 delle linee generali per la realizzazione delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata.