Art. 5 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o ulteriori oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.