Art. 5 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
ulteriori oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il
Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno
provvede all'attuazione del presente decreto con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.