Art. 4 
 
                      Conferimento di incarichi 
 
  1. Per lo svolgimento di  attivita'  che  non  sono  oggetto  della
delega prevista dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo  8  luglio
1999, n. 270, e per lo svolgimento di servizi amministrativi, tecnici
o comunque necessari allo svolgimento della procedura  Fintecna  puo'
essere autorizzata dal comitato di sorveglianza  ai  sensi  dell'art.
41, comma 2, decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270,  a  farsi
coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite o,  per  esigenze
di razionalizzazione e nel rispetto dei principi  di  economicita'  e
sotto  la  propria  responsabilita'  gestionale,  ad   attribuire   a
professionisti ed esperti incarichi di  consulenza  e  collaborazione
tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita'
e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita'
tra i dipendenti dell'impresa in amministrazione  straordinaria.  Gli
incarichi,  oltre  al  vaglio  del  comitato  di  sorveglianza,  come
previsto dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270,  devono  essere  conferiti  tenendo  conto  delle   disposizioni
del decreto ministeriale 28  luglio  2016  recante  «Criteri  per  la
scelta   degli   esperti   delle   procedure    di    amministrazione
straordinaria,  ai  sensi  dell'art.  39,  comma   2,   del   decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270». 
  2. Nella scelta degli esperti  la  cui  opera  e'  richiesta  dalla
procedura, di cui al decreto del Ministero dello  sviluppo  economico
del 28 luglio 2016, Fintecna adotta procedure  idonee  ad  assicurare
l'economicita' degli incarichi, tenuto  conto  delle  prospettive  di
recupero del credito o  di  realizzo  dell'attivo,  dei  principi  di
rotazione degli incarichi, della trasparenza degli  affidamenti,  nel
rispetto dei parametri regolamentari per la  liquidazione  giudiziale
dei compensi e del  principio  dell'equo  compenso  di  cui  all'art.
13-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  3. Fintecna e' tenuta ad osservare gli adempimenti  in  materia  di
trasparenza cosi' come determinati dal decreto legislativo  14  marzo
2013, n. 33, in quanto applicabili. 
  4. Resta inteso che tutte  le  attivita'  di  ordinaria  competenza
della gestione commissariale sono svolte da Fintecna con  la  propria
struttura, senza che dette attivita'  siano  oggetto  di  incarico  a
ulteriori soggetti.