Art. 4
Conferimento di incarichi
1. Per lo svolgimento di attivita' che non sono oggetto della
delega prevista dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, e per lo svolgimento di servizi amministrativi, tecnici
o comunque necessari allo svolgimento della procedura Fintecna puo'
essere autorizzata dal comitato di sorveglianza ai sensi dell'art.
41, comma 2, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a farsi
coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite o, per esigenze
di razionalizzazione e nel rispetto dei principi di economicita' e
sotto la propria responsabilita' gestionale, ad attribuire a
professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione
tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita'
e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita'
tra i dipendenti dell'impresa in amministrazione straordinaria. Gli
incarichi, oltre al vaglio del comitato di sorveglianza, come
previsto dall'art. 41, comma 1, decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, devono essere conferiti tenendo conto delle disposizioni
del decreto ministeriale 28 luglio 2016 recante «Criteri per la
scelta degli esperti delle procedure di amministrazione
straordinaria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270».
2. Nella scelta degli esperti la cui opera e' richiesta dalla
procedura, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico
del 28 luglio 2016, Fintecna adotta procedure idonee ad assicurare
l'economicita' degli incarichi, tenuto conto delle prospettive di
recupero del credito o di realizzo dell'attivo, dei principi di
rotazione degli incarichi, della trasparenza degli affidamenti, nel
rispetto dei parametri regolamentari per la liquidazione giudiziale
dei compensi e del principio dell'equo compenso di cui all'art.
13-bis, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
3. Fintecna e' tenuta ad osservare gli adempimenti in materia di
trasparenza cosi' come determinati dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, in quanto applicabili.
4. Resta inteso che tutte le attivita' di ordinaria competenza
della gestione commissariale sono svolte da Fintecna con la propria
struttura, senza che dette attivita' siano oggetto di incarico a
ulteriori soggetti.