Art. 5
Liquidazione beni della procedura
1. Ai fini della razionalizzazione delle fasi di liquidazione,
Fintecna puo' promuovere l'alienazione dei beni dell'impresa in
amministrazione straordinaria con forme adeguate alla natura dei beni
e finalizzate al migliore realizzo, tenuto conto delle
caratteristiche dei beni da alienare e dei costi per la conservazione
degli stessi. In particolare, Fintecna puo' proporre procedure
competitive di alienazione di beni o cessione di crediti rientranti
nell'attivo di piu' imprese in amministrazione straordinaria,
assicurando che i proventi della alienazione di ciascun bene e della
cessione di ciascun credito siano attribuiti all'attivo della
procedura della impresa che ne e' titolare.