Art. 6
Transazioni
1. Al fine di razionalizzare il contenzioso derivato o
potenzialmente derivante dalla procedura, e nell'ottica del miglior
soddisfacimento del ceto creditorio, Fintecna conclude transazioni di
valore inferiore a euro 206.582,76 euro, se del caso acquisendo un
parere legale che esponga le ragioni di convenienza della
transazione, anche per le possibilita' di soccombenza o le
prospettive di recupero, laddove non gia' disponibile o ritenuto
necessario.
2. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'art. 42 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di razionalizzare
il contenzioso derivato o potenzialmente riguardante la procedura,
Fintecna, nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto
creditorio, puo' promuovere le transazioni di valore indeterminato o
superiore a euro 206.582,76 per le controversie relative ad
opposizioni allo stato passivo iniziate da creditori e non definite
da sentenze di primo grado, previa eventuale acquisizione di un
parere legale, anche avente ad oggetto piu' controversie, se
presentano elementi comuni, con facolta' di richiederlo anche a
professionista diverso da quello costituito nel giudizio che esponga
le ragioni di convenienza della transazione, per le possibilita' di
soccombenza o le prospettive di recupero delle spese. Tale parere
legale puo' essere richiesto solo nel caso in cui l'eventuale parere
gia' agli atti della procedura venga, motivatamente, considerato
inadeguato. Della motivazione viene informato il comitato di
sorveglianza chiamato ad autorizzare il nuovo incarico.
Roma, 25 maggio 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, n. 800