Art. 2 
 
Disposizioni in  materia  di  monitoraggio  delle  attivita'  per  la
  realizzazione  delle  strutture  abitative  di  emergenza  e  delle
  strutture temporanee ad usi pubblici e per la  realizzazione  degli
  interventi connessi di competenza statale. 
 
  1. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza,  le
funzioni espletate dal soggetto attuatore per il  monitoraggio  delle
attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza
e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per  la  realizzazione
degli interventi connessi di competenza statale, di  cui  all'art.  3
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394 del 19 settembre 2016 ed all'art. 2 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 518 del 4 maggio  2018,  sono
assicurate, senza soluzione di continuita',  dal  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nell'ambito del coordinamento  della  struttura  di  missione  «Sisma
Centro Italia» con il supporto dell'Ufficio pianificazione interventi
infrastrutturali d'emergenza.