Art. 2 Disposizioni in materia di monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale. 1. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, le funzioni espletate dal soggetto attuatore per il monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale, di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ed all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 518 del 4 maggio 2018, sono assicurate, senza soluzione di continuita', dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del coordinamento della struttura di missione «Sisma Centro Italia» con il supporto dell'Ufficio pianificazione interventi infrastrutturali d'emergenza.