Art. 3 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' del servizio pubblico ospedaliero 1. Al fine di garantire la piena funzionalita' del servizio pubblico ospedaliero, il Comune di Cascia e' autorizzato ad incrementare, di un importo pari ad euro 185.000,00, il limite di spesa previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 per l'espletamento dei lavori ivi indicati, in ragione della modifica del progetto di fattibilita' resa necessaria dalle prescrizioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria in sede di valutazione ambientale strategica. 2. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 in ordine all'approvazione, da parte della Regione Umbria, del progetto di fattibilita', come modificato a seguito delle prescrizioni rese in sede di valutazione ambientale strategica, unitamente alla relativa quantificazione economica. 3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 185.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio