Art. 3 
 
           Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire 
          la continuita' del servizio pubblico ospedaliero 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  piena  funzionalita'  del  servizio
pubblico  ospedaliero,  il  Comune  di  Cascia  e'   autorizzato   ad
incrementare, di un importo pari ad euro  185.000,00,  il  limite  di
spesa previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 per l'espletamento
dei lavori ivi indicati, in ragione della modifica  del  progetto  di
fattibilita' resa necessaria dalle prescrizioni della  Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria in sede di valutazione
ambientale strategica. 
  2.  Resta  fermo  quanto  disposto  dal   comma   2   dell'art.   1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
553 del 31 ottobre 2018 in ordine all'approvazione,  da  parte  della
Regione Umbria, del  progetto  di  fattibilita',  come  modificato  a
seguito delle prescrizioni rese in  sede  di  valutazione  ambientale
strategica, unitamente alla relativa quantificazione economica. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si  provvede,
nel limite  massimo  di  euro  185.000,00,  a  valere  sulle  risorse
stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 luglio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio