IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e
numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile  2020,
n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680  dell'11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764  del
2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774  e  n.  775  del  13
maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n.
778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e  n.  786  del  31
luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021,
808 del 12 novembre 2021, 816  del  17  dicembre  2021,  817  del  31
dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo  2022,
n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022,  n.  887  del  15
aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile  2022  e
n. 893 del 16 maggio 2022; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24/2022,
prevede che possono essere adottate ordinanze di  protezione  civile,
su richiesta motivata delle  amministrazioni  competenti,  e  possono
contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre
2022; 
  Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate  nel
limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
sono comunicate tempestivamente alle Camere; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 719 del 4  dicembre  2020  che  all'art.  1  ha  previsto  per  il
ripristino della capacita' di risposta del Servizio  nazionale  della
protezione  civile,  che  le  regioni,  le  province  autonome  e  le
organizzazioni  di   volontariato   iscritte   nell'elenco   centrale
presentassero al Dipartimento della protezione civile, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza,  l'elenco  delle
attrezzature e dei mezzi impiegati da  ripristinare  e  l'elenco  dei
beni da ripristinare delle organizzazioni  di  volontariato  iscritte
negli elenchi territoriali con stanziamento, all'art.  2  di  risorse
pari a 18 milioni di euro; 
  Vista la nota del 13 gennaio 2021 prot. n.  DPC/COVID/1865  con  la
quale  sono  state  trasmesse  alle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nell'elenco centrale, alle Direzioni di protezione civile di
tutte le regioni e province autonome, alla  Commissione  speciale  di
protezione civile della Conferenza delle regioni e province autonome,
al Presidente del Comitato del volontariato di protezione civile,  le
procedure per l'attuazione del Piano di  ripristino  della  capacita'
operativa  del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile  previsto
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
719/2020; 
  Atteso che, a seguito dell'istruttoria  preliminare  delle  istanze
rappresentate  dalle  regioni  e  delle  province  autonome  per   le
organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali  e
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale si
e' reso necessario prevedere l'integrazione delle  risorse  stanziate
con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
719/2020; 
  Visto l'art. 40 del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41  che,  al
comma 3, ha previsto, per il 2021, la destinazione di una quota parte
del fondo di cui all'art. 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1 pari a 19 milioni di  euro  al  ripristino  della  capacita'  di
risposta del Servizio nazionale della protezione civile; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 768 del 14 aprile 2021 che ai sensi dell'art.  40,  comma  3,  del
decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  ha  integrato  all'art.  1  le
risorse di cui all'art. 2,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre  2020,  di
19 milioni di euro, portando lo stanziamento complessivo di cui  alla
citata ordinanza n. 719/2020 a un totale di 37 milioni di euro; 
  Atteso che con decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile rep. n. 2972 del 14 ottobre  2021  e'  stato  formalizzato  il
riparto  dei  fondi,  per  un  importo  complessivo   pari   a   euro
5.628.530,21, da  distribuire  alle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nell'elenco centrale, registrato presso la Corte  dei  conti
in data 13 dicembre 2021 con rep. n.  2961  e  sono  stati,  inoltre,
predisposti  gli  acconti  del  50%  del  finanziamento  spettante  a
ciascuna delle predette organizzazioni; 
  Atteso che in data 8 febbraio 2022, con nota prot.  DPC/COVID/5352,
sono state  inviate  alle  organizzazioni  di  volontariato  iscritte
nell'elenco centrale le procedure per la rendicontazione dei progetti
e la relativa richiesta di saldo; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. 1403 del 25 maggio 2022, relativo al programma degli  interventi
delle  regioni  e  delle   province   autonome,   comprensivi   delle
organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nei
relativi elenchi territoriali, per un  importo  complessivo  di  euro
30.789.608,63; 
  Considerato che, in ragione del  lasso  di  tempo  trascorso  dalla
presentazione dei progetti  all'erogazione  dei  fondi,  nonche'  del
contesto di crisi internazionale, si e' riscontrata una scarsita'  di
materie prime con conseguente ritardo sulle consegne dei beni nonche'
un incremento dei prezzi dei materiali e che pertanto le regioni e le
province  autonome  e  le  organizzazioni   di   volontariato   hanno
evidenziato  la  necessita'  di  riattualizzare  alcune  delle  stime
effettuate rispetto ai preventivi di spesa presentati; 
  Considerato che la  necessita'  di  fronteggiare  con  urgenza  gli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali e'  stata  oggetto
di numerosi interventi normativi di rango primario,  in  particolare:
l'art. 1-septies del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante:
«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e il  comma
398 della legge n. 234/2021 che ha  esteso  la  misura  ivi  prevista
all'anno 2021; l'art. 29 del decreto-legge n. 4 del 27  gennaio  2022
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e  agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; l'art. 26 del
decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante:  «Misure  urgenti  in
materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  produttivita'  delle
imprese e  attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Ravvisata, comunque la necessita' di consentire,  a  invarianza  di
spesa  autorizzata  e  senza  ulteriori  aggravi  amministrativi,  il
tempestivo ripristino dei beni, dei mezzi e delle attrezzature di cui
alla citata ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 719/2020, come rifinanziata dall'ordinanza n. 768/2021; 
  Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Mantenimento  della  capacita'  di  ripristino  di  cui  all'art.   1
  dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
  719 del 4 dicembre 2020. 
 
  1. Al fine di garantire  la  capacita'  di  risposta  del  Servizio
nazionale di protezione civile prevista  dall'art.  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  719  del  4
dicembre 2020, mediante il ripristino di attrezzature, mezzi  e  beni
impiegati dalle regioni, province autonome e dalle organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nell'elenco  nazionale  del  volontariato  di
protezione civile, e'  autorizzata  la  rimodulazione  degli  elenchi
delle attrezzature, dei mezzi e dei beni interessati, gia' presentati
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 719/20 e delle  procedure  per
l'attuazione del Piano di ripristino della  capacita'  operativa  del
Servizio nazionale di  protezione  civile  di  cui  in  premessa.  La
rimodulazione puo' avvenire mediante riduzione del numero  dei  beni,
delle attrezzature o dei mezzi  indicati  in  ciascun  elenco  ovvero
mediante la sostituzione, nel caso  di  beni,  mezzi  o  attrezzature
fungibili, con altri beni, mezzi o attrezzature di prezzo inferiore o
di pari importo. 
  2.  Le  rimodulazioni  di  cui  al   comma   1   possono   avvenire
esclusivamente nell'ambito dell'importo gia' autorizzato per  singolo
elenco, previa attestazione da parte dei beneficiari del rispetto del
criterio di identica  funzionalita'  dei  beni,  mezzi,  attrezzature
sostituiti  o  ridotti  nel  numero,  rispetto  a   quelli   previsti
nell'elenco iniziale,  da  presentare  prima  della  conclusione  del
progetto per il parere favorevole da acquisire  dalle  regioni/PA  di
appartenenza, nel caso di organizzazioni iscritte nel relativo elenco
territoriale, o dal Dipartimento della protezione civile, nel caso di
organizzazioni iscritte nell'elenco centrale.