Art. 2 Assegnazione delle risorse 1. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e' disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture, e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile, secondo quanto definito nel successivo articolo 4 inerente alla procedura per la presentazione delle proposte progettuali e la valutazione e la selezione delle istanze. 2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, dedicate al finanziamento di opere, impianti e infrastrutture, nonche' al finanziamento di materiale rotabile alimentato ad idrogeno (fuel cell), hanno come beneficiari la competente regione o provincia autonoma, o le competenti regioni o province autonome qualora la competenza sia condivisa, ad esercitare le funzioni relative al servizio ferroviario a cui la proposta progettuale integrata si riferisce, con i vincoli di cui al successivo articolo 6, fatti salvi gli interventi eventualmente previsti sull'infrastruttura di proprieta' del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto. 3 Gli enti di cui al precedente comma 2 si avvalgono quali soggetti attuatori delle aziende che gestiscono la infrastruttura ferroviaria interessata e/o i servizi oggetto di trasformazione verso l'alimentazione a idrogeno.