Art. 2 
 
                     Assegnazione delle risorse 
 
  1. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1,  e'
disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture, e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto  pubblico
locale e regionale  e  la  mobilita'  pubblica  sostenibile,  secondo
quanto definito nel successivo articolo 4 inerente alla procedura per
la presentazione delle proposte progettuali e  la  valutazione  e  la
selezione delle istanze. 
  2.  Le  risorse  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  dedicate  al
finanziamento  di  opere,  impianti  e  infrastrutture,  nonche'   al
finanziamento di materiale  rotabile  alimentato  ad  idrogeno  (fuel
cell), hanno come  beneficiari  la  competente  regione  o  provincia
autonoma, o le competenti regioni  o  province  autonome  qualora  la
competenza sia condivisa,  ad  esercitare  le  funzioni  relative  al
servizio ferroviario a  cui  la  proposta  progettuale  integrata  si
riferisce, con i vincoli di cui al successivo articolo 6, fatti salvi
gli  interventi   eventualmente   previsti   sull'infrastruttura   di
proprieta' del gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  di  cui  al
decreto legislativo 15 luglio  2015,  n.  112,  di  attuazione  della
direttiva 2012/34/UE che istituisce uno  spazio  ferroviario  europeo
unico, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto. 
  3 Gli enti di cui al precedente comma 2 si avvalgono quali soggetti
attuatori delle aziende che gestiscono la infrastruttura  ferroviaria
interessata  e/o  i   servizi   oggetto   di   trasformazione   verso
l'alimentazione a idrogeno.