Art. 6 
 
               Vincoli sulle infrastrutture e sui beni 
                 e servizi oggetti di finanziamento 
 
  1. Le infrastrutture realizzate con le risorse di cui  al  presente
decreto  sono  di  proprieta'  della  regione  o  provincia  autonoma
competente all'esercizio  delle  funzioni  disciplinate  dal  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.  422,  o  del  soggetto  affidatario
della gestione dell'infrastruttura e/o del servizio, purche'  ricorra
il vincolo di reversibilita' in  favore  della  regione  o  provincia
autonoma stessa, previo  riscatto  del  valore  residuo,  determinato
sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9, dell'Allegato A alla
deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, al netto  dell'eventuale  quota  non  ammortizzata  di
contributo pubblico. 
  2. Nei casi in cui il  servizio  ferroviario  di  competenza  della
regione o provincia autonoma, interessato dalla trasformazione  verso
l'idrogeno, si svolga sull'infrastruttura di proprieta'  del  gestore
dell'infrastruttura ferroviaria di  cui  al  decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, di attuazione  della  direttiva  2012/34/UE  che
istituisce  uno  spazio  ferroviario  europeo  unico,   il   soggetto
proponente e' la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a. a  cui  e'
assegnata la proprieta' delle infrastrutture dalla stessa realizzate,
come soggetto attuatore, con le risorse di cui al presente decreto. 
  3. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le  risorse  di
cui al presente decreto e' destinato  esclusivamente  ai  servizi  di
trasporto  ferroviario  regionale  di  competenza  della  regione   e
provincia autonoma ed e' assegnato all'affidatario  dei  servizi  nel
rispetto delle previsioni  del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre  2007  e  del  suo
Allegato I. 
  4. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le  risorse  di
cui al presente decreto e' di proprieta' della  regione  o  provincia
autonoma relativa al servizio ferroviario assegnatario delle risorse,
o di soggetto da essa  designato,  o  del  soggetto  affidatario  del
servizio, purche' ricorra il  vincolo  di  reversibilita'  in  favore
della regione o provincia autonoma stessa, previo riscatto del valore
residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9,
dell'Allegato  A  alla  deliberazione  11  novembre  2019,  n.   154,
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, al netto  dell'eventuale
quota non ammortizzata di contributo pubblico.