Art. 7 Obblighi di monitoraggio e messa a disposizione dei dati delle sperimentazioni e coerenza con i principi propri dell'interoperabilita' e della sicurezza ferroviaria 1. In coerenza con la natura di sperimentazione dell'ambito di investimento oggetto di finanziamento con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lo sviluppo delle attivita' dettagliate nella proposta progettuale deve essere condotto nel rispetto dei piani di monitoraggio intermedi e finali dell'investimento definiti ai sensi dello schema metodologico reso disponibile con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile. 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile sono stabilite le modalita' e le frequenze di trasmissione dei dati relativi al monitoraggio fisico ed economico dell'intervento da parte dei soggetti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1. 3. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili predispongono, con cadenza annuale a partire dal 2024, un rapporto tecnico sull'attuazione degli investimenti e gli aspetti rilevanti della sperimentazione, con specifico riguardo alle analisi energetiche, ai costi di gestione ed operativi, alle analisi trasportistiche e agli impatti di natura ambientale. 4. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza e la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di competenza, operano, per l'intero periodo di sperimentazione, a supporto delle strutture, delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nella sperimentazione, al fine di garantire coerenza con i principi propri dell'interoperabilita' e della sicurezza ferroviaria per come richiamati dai decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, ed in tale contesto gestiscono i rapporti con enti, organismi e comitati nazionali, europei ed internazionali per come richiamati dalle norme vigenti.