Art. 10 
 
                              Controlli 
 
  1.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,   successivamente
all'erogazione del contributo spettante, procede allo svolgimento dei
controlli  previsti  dalle  disposizioni   nazionali   al   fine   di
verificare, su un  campione  significativo  di  soggetti  beneficiari
agevolati, la veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive  di  atto
notorio rilasciate dai  medesimi  soggetti  beneficiari  in  sede  di
richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei  controlli,
il Ministero della transizione ecologica procede  alla  revoca  delle
agevolazioni. 
  2. A tal  fine,  il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'
effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso  la  consultazione
diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla
verifica degli stati, delle  qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le
dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante
il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.