Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi  dell'art.
6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  si  provvede  esclusivamente
nell'ambito  della  convenzione  del  25  marzo  2021,  citata  nelle
premesse,  stipulata  ai  sensi  dell'art.  3,   comma   2,   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  e  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    Roma, 15 giugno 2022 
 
                             Il Ministro 
                     della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 2175