Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi dell'art. 6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, si provvede esclusivamente nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Roma, 15 giugno 2022 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2175