Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte  alle  imprese
che effettuano operazioni di  trattamento  di  RAEE,  autorizzate  ai
sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione  garantisce  l'utilizzo
delle migliori tecniche di trattamento adeguato,  di  recupero  e  di
riciclaggio disponibili nonche' l'osservanza dei  requisiti  previsti
all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  per  il
trattamento adeguato  e  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto. 
  2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: 
    a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle
imprese; 
    b) risultano iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o
alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335; 
    c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza
o di sospensione  di  cui  all'art.  67  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
    d) non si trovino in stato di  liquidazione  o  siano,  comunque,
soggette a una procedura concorsuale con finalita' liquidatoria.