Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Le disposizioni del presente decreto sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE, autorizzate ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il possesso dell'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili nonche' l'osservanza dei requisiti previsti all'art. 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'allegato V del medesimo decreto. 2. Le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: a) risultano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; b) risultano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) non si trovino in stato di liquidazione o siano, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalita' liquidatoria.