Art. 4 
 
                 Modalita' di accesso ai contributi 
 
  1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i
soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda,  ai  sensi
del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 
  2. Ciascun soggetto istante puo' presentare  una  sola  domanda  di
ammissione all'agevolazione. 
  3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per l'economia circolare  del  Ministero  della  transizione
ecologica. Con il medesimo provvedimento  sono  resi  disponibili  lo
schema in  base  al  quale  deve  essere  presentata  la  domanda  di
ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione
utile  allo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria.  Il   suddetto
provvedimento e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
della transizione ecologica. 
  4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale  e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. 
  5. Sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici  di  cui
al comma 1 le imprese che abbiano  gia'  ottenuto  la  certificazione
EMAS o abbiano  concluso  il  procedimento  per  l'ottenimento  della
registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.