Art. 4 Modalita' di accesso ai contributi 1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 2. Ciascun soggetto istante puo' presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. 3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero della transizione ecologica. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Il suddetto provvedimento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. 4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. 5. Sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici di cui al comma 1 le imprese che abbiano gia' ottenuto la certificazione EMAS o abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della registrazione EMAS al momento di presentazione dell'istanza.