Art. 5 
 
        Determinazione e misura del contributo straordinario 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa  in  forma
di contributo, nei limiti delle risorse  finanziarie  disponibili  di
cui all'art. 2, comma 1. 
  2.  Il  contributo  concesso  e'  pari  all'importo  sostenuto  per
l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo
di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. 
  3.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni
concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della
dotazione finanziaria di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  presente
decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in
proporzione  all'importo  dell'agevolazione   spettante   a   ciascun
soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto,
senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione  della
domanda.