Art. 5 Determinazione e misura del contributo straordinario 1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa in forma di contributo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2, comma 1. 2. Il contributo concesso e' pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria. 3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti beneficiari concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione della domanda.