Art. 7 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica  (tramite  il  soggetto
attuatore), trascorso il termine finale per  la  presentazione  delle
domande di accesso alle agevolazioni, verifica la  completezza  e  la
regolarita'  della  domanda  e  della  documentazione  allegata,   il
possesso  dei  requisiti   di   ammissibilita'   sulla   base   delle
dichiarazioni rese dal soggetto istante. 
  2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione
a corredo dell'istanza,  il  Ministero  della  transizione  ecologica
procede  alla  trasmissione  dei  motivi  ostativi   all'accoglimento
dell'istanza. 
  3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma  1,
tenendo conto dell'eventuale riparto, adotta uno o piu' provvedimenti
cumulativi  di  concessione  delle  agevolazioni  con   decreto   del
direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare  sul  sito
web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it 
  4. Le comunicazioni inerenti al procedimento  di  cui  al  presente
decreto sono effettuate dal  Ministero  della  transizione  ecologica
esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).