Art. 7 Concessione delle agevolazioni 1. Il Ministero della transizione ecologica (tramite il soggetto attuatore), trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante. 2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto dell'eventuale riparto, adotta uno o piu' provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero della transizione ecologica: www.mite.gov.it 4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero della transizione ecologica esclusivamente attraverso Posta elettronica certificata (PEC).