Art. 8 Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato dal Ministero della transizione ecologica, con l'avvalimento del soggetto attuatore di cui all'art. 6, previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche' della verifica degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.