Art. 8 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1.  Il  contributo  e'  erogato  dal  Ministero  della  transizione
ecologica, con l'avvalimento del soggetto attuatore di  cui  all'art.
6, previa verifica della vigenza della regolarita'  contributiva  del
soggetto beneficiario, tramite  l'acquisizione  d'ufficio,  ai  sensi
dell'art. 44-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  del   documento   unico   di   regolarita'
contributiva (DURC), nonche' della verifica  degli  inadempimenti  ai
sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 
  2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle
attivita' di verifica di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede
all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi  previsti   dalle
procedure  per  l'attivazione  dell'intervento  sostitutivo  di   cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero  a  segnalare
l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti   secondo   quanto
previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.