Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente,
all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresi' le seguenti
ulteriori definizioni:
a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria
antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area
attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti
conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere
conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area e' attrezzata in
maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in
funzione del successivo recupero o smaltimento;
b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. ecocar,
ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta
differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti
urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la
disponibilita' di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di
raccolta;
c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei
rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a
ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e
che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate
al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza
ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di
autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di
raccolta;
d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura
autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il
riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;
e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti
dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono
esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono
essere collocate all'interno dei centri di raccolta.