Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applica la definizione di ciclo di vita di cui all'art. 3, comma 1, lettera hhhh) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Si applicano altresi' le seguenti ulteriori definizioni: a) ecoprogettazione: approccio sistemico che considera gli aspetti ambientali in fase di progettazione e sviluppo di un prodotto, con l'intento di ridurne gli impatti ambientali negativi lungo l'intero ciclo di vita; b) estensione della vita utile di arredi per interni: attivita' di riparazione e riutilizzo degli arredi che permetta di allungarne il ciclo di vita.