Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applica la definizione di  ciclo
di vita di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  hhhh)  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Si applicano altresi' le seguenti ulteriori definizioni: 
    a)  ecoprogettazione:  approccio  sistemico  che  considera   gli
aspetti  ambientali  in  fase  di  progettazione  e  sviluppo  di  un
prodotto, con l'intento di ridurne gli  impatti  ambientali  negativi
lungo l'intero ciclo di vita; 
    b) estensione della vita utile di arredi per  interni:  attivita'
di riparazione e riutilizzo degli arredi che permetta  di  allungarne
il ciclo di vita.