Art. 2 Disposizioni finanziarie e finali 1. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e produce effetti dalla data della predetta pubblicazione e fino al 31 ottobre 2022. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Dalla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Roma, 22 luglio 2022 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2002