Art. 2 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo,  e'
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
produce effetti dalla data della predetta pubblicazione e fino al  31
ottobre 2022. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  3. Dalla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    Roma, 22 luglio 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2002