IL SOSTITUTO 
                       DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la nota STDG P. 87887 del 25 luglio  2022  con  la  quale  il
direttore generale ha attribuito la delega temporanea,  ex  art.  10,
comma 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, al dott.
Giuseppe  Traversa,  dirigente  di  seconda   fascia   dell'AIFA,   a
sostituirlo  nell'esercizio  delle  ordinarie  funzioni  in  caso  di
assenza; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022  che  ha
autorizzato,  nelle  more   del   perfezionamento   delle   procedure
finalizzate  all'autorizzazione  all'immissione  in   commercio,   la
temporanea  distribuzione  dei  medicinali  per  il  trattamento   di
COVID-19 a base dell'associazione di anticorpi monoclonali «Evusheld»
(AZD7442; tixagevimab-cilgavimab) prodotta  dall'azienda  AstraZeneca
AB,  priva  di  autorizzazione  all'immissione   in   commercio   nel
territorio europeo e nazionale; 
  Vista la determina DG/87/2022 del 15  febbraio  2022,  concernente:
«Definizione  delle  modalita'  e   delle   condizioni   di   impiego
dell'associazione     di     anticorpi     monoclonali     «Evusheld»
(tixagevimab-cilgavimab)  ai  sensi  del  decreto  20  gennaio  2022»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  19
febbraio 2022, n. 42; 
  Visto il parere positivo del CHMP  dell'EMA  (EMA/CHMP/164508/2022)
del 24 marzo 2022, relativo  alla  autorizzazione  all'immissione  in
commercio del medicinale denominato «Evusheld»; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  n.  (C)2022  del  25
marzo 2022, che autorizza l'immissione in  commercio  del  medicinale
denominato «Evusheld»; 
  Vista la determina n. 53/2022  del  13  aprile  2022,  concernente:
«Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della  legge  n.
189/2012   del   medicinale    per    uso    umano    a    base    di
tixagevimab-cilgavimab  denominato   "Evusheld"»   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile  2022,  n.
88; 
  Visto  il  documento  «"Evusheld"  (AZD7442)  Quality  Information»
trasmesso in  data  6  luglio  2022  da  AstraZeneca  AB  all'Ufficio
procedure centralizzate (UPC) di questa Agenzia; 
  Vista  l'istruttoria  tecnico-scientifia  volta   a   valutare   la
possibilita' di autorizzare l'estensione del periodo di validita' del
medicinale «Evusheld» tixagevimab (lotto  n.  2100513)  e  cilgavimab
(lotto n. 2100507); 
  Considerato che, sulla base  dei  dati  valutati,  si  ritiene  che
l'estensione del periodo di validita' da 18 a 22 mesi dei  lotti  del
medicinale «Evusheld» tixagevimab (lotto  n.  2100513)  e  cilgavimab
(lotto n. 2100507) possa essere supportata dai dati di stabilita'  ad
oggi disponibili, purche' il medicinale «Evusheld» sia  stato  sempre
conservato secondo le indicazioni specificate al  paragrafo  6.4  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP); 
  Considerata l'opportunita' di estendere, in  relazione  all'attuale
andamento epidemiologico, il periodo di  validita'  dei  lotti  sopra
riportati da diciotto a ventidue mesi; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifica del periodo di validita' 
 
  1. Il periodo  di  validita'  dei  lotti  del  medicinale  EVUSHELD
tixagevimab (lotto n. 2100513) e cilgavimab  (lotto  n.  2100507)  e'
esteso da diciotto a ventidue mesi (flaconcino non  aperto),  purche'
il medicinale sia stato  sempre  conservato  secondo  le  indicazioni
specificate al paragrafo 6.4 dell'RCP. 
  2. Rimangono invariate le modalita'  di  conservazione  specificate
nell'RCP.