IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici», di seguito «Codice»; Visto l'art. 111 del codice recante la disciplina del controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori e dei servizi e delle forniture, in particolare, il comma 1-bis il quale dispone che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, siano individuati i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di controllo tecnico, contabile e amministrativo specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori e disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo; Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» nel quale si indicano i laboratori ufficiali e gli altri laboratori che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, puo' autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti; Considerato che il predetto art. 59 ha sancito anche che l'attivita' dei laboratori ufficiali ed autorizzati e' «servizio di pubblica utilita'» e percio' gli stessi sono obbligati ad assicurare un livello minimo essenziale della prestazione; Vista la nota n. 6324 del 1° luglio 2022 riguardante la proposta di decreto del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui comma 1-bis del citato art. 111 del Codice; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «prezzo», la sommatoria degli elementi primari che determinano il costo complessivo del servizio tecnico riguardante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al comma 1 dell'art. 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, non soggetto a ribasso che garantisce un livello qualitativo minimo della prestazione; b) «elementi primari», elementi parziali che costituiscono i componenti del prezzo minimo; c) «laboratori», laboratori ufficiali o autorizzati, di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380.