Art. 2 Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 111, comma 1-bis., del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui al citato art. 111, comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso. 2. Il prezzo di cui al comma 1 e' formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari: a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell'operatore tecnico, dal costo dell'ammortamento attribuito all'attrezzatura di prova, dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e dal costo attribuito alla prova relativo all'attivita' di direzione e coordinamento tecnico; b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri costi indiretti; c) costo figurativo (utile lordo ed imposte); d) costi fissi. 3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.