Art. 2 
 
       Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti 
              di laboratorio e delle verifiche tecniche 
 
  1. Il presente decreto individua, ai  sensi  dell'art.  111,  comma
1-bis., del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i criteri  per
la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio
e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita' di cui
al citato art. 111,  comma  1,  ovvero  specificamente  previsti  dal
capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano  il  prezzo
dei servizi resi non soggetti a ribasso. 
  2.  Il  prezzo  di  cui  al  comma  1  e'  formato   dai   seguenti
raggruppamenti di elementi primari: 
    a) costo primo diretto alla cui  formazione  concorrono  i  costi
dell'operatore  tecnico,  dal  costo   dell'ammortamento   attribuito
all'attrezzatura di prova,  dei  materiali  e  dei  beni  consumabili
riferiti alla prova  e  dal  costo  attribuito  alla  prova  relativo
all'attivita' di direzione e coordinamento tecnico; 
    b) costo  indiretto  di  produzione  determinato  in  termini  di
coefficiente  espressivo  dei  componenti  di  costo  relativi   alla
manodopera indiretta, all'ammortamento immobili, ai costi generali di
amministrazione e ad altri costi indiretti; 
    c) costo figurativo (utile lordo ed imposte); 
    d) costi fissi. 
  3. Gli elementi primari adottati e i criteri per la  determinazione
del prezzo  sono  indicati  nell'allegato  A  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.