Art. 3 
 
                           Tavolo tecnico 
 
  1. E' istituito,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio
tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento  e  monitoraggio
composto da due rappresentanti del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti
designati dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
un  rappresentante  dei   provveditorati,   due   rappresentanti   di
laboratori   designati   dalle   associazioni   di   categoria,    un
rappresentante delle autorita' di sistema portuale, un rappresentante
dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante  di  ANCE,
un rappresentante  di  Unioncamere,  un  rappresentante  di  RFI,  un
rappresentante  di  ANAS,  un   rappresentante   della   rete   delle
professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce  almeno  tre
volte l'anno, ha il compito di fornire  supporto  per  l'applicazione
dei criteri di cui all'art. 2 in relazione  alla  determinazione  dei
prezzi per  gli  accertamenti  di  laboratorio  e  per  le  verifiche
tecniche. 
  2.  Al  tavolo  tecnico  possono  essere,  altresi',   invitati   a
partecipare, a titolo gratuito, esperti di comprovata competenza  nel
settore. 
  3. Il funzionamento del  tavolo  tecnico  di  cui  al  comma  1  e'
assicurato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
La partecipazione  del  tavolo  tecnico  e'  a  titolo  gratuito,  ai
componenti non spetta alcun compenso, gettone, indennita', emolumento
o rimborso comunque denominato.