Art. 2 
 
             Ripetibilita' delle spese di notificazione 
 
  1. Le spese della notificazione degli atti tramite piattaforma,  ai
sensi dell'art. 26 del decreto-legge, sono ripetibili  nei  confronti
del destinatario e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3,
in caso di mancato pagamento, sono recuperate  dai  mittenti  con  le
modalita' previste dalla legge.