Art. 2 Ripetibilita' delle spese di notificazione 1. Le spese della notificazione degli atti tramite piattaforma, ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge, sono ripetibili nei confronti del destinatario e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, in caso di mancato pagamento, sono recuperate dai mittenti con le modalita' previste dalla legge.