Art. 4 
 
             Determinazione delle spese di notificazione 
 
  1. L'ammontare delle  spese  di  cui  all'art.  2,  ripetibile  nei
confronti del destinatario dell'atto  notificato,  e'  fissato  nella
misura di euro 2,00  per  ciascuna  notifica  effettuata  tramite  la
piattaforma. 
  2. Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario  privo
di un indirizzo di Posta elettronica certificata  o  di  un  servizio
elettronico di recapito certificato  qualificato  iscritto  ai  sensi
dell'art. 26, comma 5, del  decreto-legge  ovvero  nei  casi  di  cui
all'art. 26, comma 6,  terzo  periodo,  del  medesimo  decreto-legge,
all'ammontare  delle  spese  ripetibili  previste  dal  comma  1,  si
aggiungono i costi relativi alla notifica  degli  avvisi  in  formato
cartaceo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 
  3. Nei casi in cui il destinatario acquisisca copia cartacea  degli
atti oggetto di  notificazione  tramite  il  fornitore  del  servizio
universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio  1999,
n.  261,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  20,  del   decreto-legge,
all'ammontare delle spese ripetibili previste dai commi  1  e  2,  si
aggiungono  altresi'  le  spese  relative  alla  suddetta  attivita',
indicate all'art. 5, comma 1, lettera c). 
  4. I costi di spedizione di cui  al  comma  2  per  l'attivita'  di
notifica degli avvisi  in  formato  cartaceo,  a  mezzo  posta,  sono
determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di  appalto
stipulati dal gestore della piattaforma  all'esito  di  procedure  ad
evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della  modalita'
di spedizione utilizzata tra quelle previste all'art. 26, commi  6  e
7,  del  decreto-legge,  tenuto  conto  anche  degli   esiti,   degli
accertamenti e delle attivita' necessarie ad eseguire e a  completare
la notifica. 
  5. L'ammontare dei costi di spedizione di cui al comma  2  e'  reso
pubblico dal gestore della piattaforma  mediante  pubblicazione,  con
adeguata evidenza, sul proprio sito istituzionale.