Art. 4 Determinazione delle spese di notificazione 1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 2, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura di euro 2,00 per ciascuna notifica effettuata tramite la piattaforma. 2. Nei casi di notifica, tramite piattaforma, a destinatario privo di un indirizzo di Posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato iscritto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto-legge ovvero nei casi di cui all'art. 26, comma 6, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dal comma 1, si aggiungono i costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c). 3. Nei casi in cui il destinatario acquisisca copia cartacea degli atti oggetto di notificazione tramite il fornitore del servizio universale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, all'ammontare delle spese ripetibili previste dai commi 1 e 2, si aggiungono altresi' le spese relative alla suddetta attivita', indicate all'art. 5, comma 1, lettera c). 4. I costi di spedizione di cui al comma 2 per l'attivita' di notifica degli avvisi in formato cartaceo, a mezzo posta, sono determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma all'esito di procedure ad evidenza pubblica, in misura differenziata a seconda della modalita' di spedizione utilizzata tra quelle previste all'art. 26, commi 6 e 7, del decreto-legge, tenuto conto anche degli esiti, degli accertamenti e delle attivita' necessarie ad eseguire e a completare la notifica. 5. L'ammontare dei costi di spedizione di cui al comma 2 e' reso pubblico dal gestore della piattaforma mediante pubblicazione, con adeguata evidenza, sul proprio sito istituzionale.