Art. 5 
 
              Ripartizione delle spese di notificazione 
 
  1. L'ammontare delle spese di notificazione indicate  nell'art.  4,
e' ripartito, ai sensi dell'art. 26,  comma  14,  del  decreto-legge,
nella misura di: 
    a) euro 1,00, a favore dei mittenti,  per  le  attivita'  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera a); 
    b) euro 1,00, a favore  del  gestore  della  piattaforma  per  le
attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); 
    c) euro 1,40, a favore del fornitore del servizio  universale  di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  nei
casi  di  consegna  della  copia  cartacea  degli  atti  oggetto   di
notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge, per
le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d). 
  2. Le somme di cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  versate  dal
mittente al gestore della  piattaforma,  con  le  modalita'  indicate
all'art. 6. 
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  sono   versate
direttamente dal destinatario al fornitore del servizio universale al
momento della consegna della copia cartacea  degli  atti  oggetto  di
notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 20, del decreto-legge. 
  4. I costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo,
di cui all'art. 4, commi 2 e 4, sono versati dal mittente al  gestore
della piattaforma, unitamente alle somme di cui al comma  1,  lettera
b), con le modalita' indicate all'art. 6. 
  5. Per la notifica degli atti  dell'amministrazione  finanziaria  e
dell'agente della  riscossione,  sono  ripetibili  esclusivamente  le
somme di cui alle lettere b) e c) del comma  1,  oltre  ai  costi  di
spedizione di cui all'art.  4,  commi  2  e  4.  Nei  predetti  casi,
l'ammontare delle spese di cui all'art. 4, comma  1,  ripetibili  nei
confronti del destinatario, e' ridotto in misura corrispondente.