Art. 7 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2022 Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1841