Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno  effetto  dalla  data
della  relativa  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 maggio 2022 
 
                                                  Il Ministro         
                                        per l'innovazione tecnologica 
                                          e la transizione digitale   
                                                     Colao            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Franco           

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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