IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a  prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Visto in particolare, l'art. 24  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre  2014
in materia di rendicontazione periodica; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  230,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 502, che istituisce il Fondo  per  il  controllo  delle  specie
esotiche invasive, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022, 2023  e  2024,  al  fine  di  dare
concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli  19  e  22
del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230,  e  contestualmente
demanda ad un decreto del Ministro della  transizione  ecologica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in cui  sono  stabilite  le
modalita' di ripartizione fra le regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito in legge  22
aprile 2021, n. 55, ed in particolare  l'art.  2,  comma  1,  che  ha
ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  rilevamento  precoce  e   di
gestione, di cui rispettivamente agli articoli 19 e  22  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n.  230,  sono  da  attuare  in  misura
proporzionale alla superficie di territorio  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
  Visto quanto  indicato  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del
direttore generale per il patrimonio naturalistico e mare n.  12  del
16 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero  della
transizione ecologica, in materia di dati  ed  informazioni  raccolti
dalle regioni e province autonome; 
  Ritenuto che la tempestivita' nell'individuazione  ed  eradicazione
rapida delle specie esotiche invasive e' determinante per il successo
delle operazioni, per il minor numero di esemplari da rimuovere e  di
conseguenza i minori costi da sostenere; 
  Ritenuta l'importanza di garantire un uso efficace  delle  risorse,
ovvero la tempestivita' degli interventi e  l'effettiva  eradicazione
delle specie esotiche invasive a livello della  regione  o  provincia
autonoma, ovvero la significativa  riduzione  della  consistenza  nel
caso di specie ampiamente diffuse; 
  Acquisito il concerto dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
reso con nota del 26 aprile 2022; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si  e'
espressa nella seduta del 25 maggio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' di  ripartizione  del
«Fondo per il  controllo  delle  specie  esotiche  invasive»  fra  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di dare
concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli  19  e  22
del  decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  230,  secondo  le
previsioni dell'art. 1, comma 502, della legge 30  dicembre  2021  n.
234 che ha istituito il predetto Fondo. 
  2. Ai sensi del citato art. 1, comma 502 della  legge  n.  234  del
2021, il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 5 milioni di
euro per ciascuno  degli  anni  2022,  2023  e  2024,  stanziati  sul
capitolo 1393 piano gestionale  01  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della transizione ecologica.