Art. 2 
 
                  Criteri di ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica provvede  a  trasferire
le risorse disponibili di cui all'art. 1 tra le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di  ripartizione
pro-porzionale alla superficie territoriale di cui  all'allegato  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il  Ministero
della  transizione  ecologica  trasferisce  a  ciascuna   regione   e
Provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  le  somme,  secondo  la
ripartizione di cui al comma 1.