Art. 3 
 
Attivita' delle regioni  e  delle  Provincie  autonome  di  Trento  e
                               Bolzano 
 
  1. Le regioni e le  Provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
utilizzano le risorse del fondo per dare attuazione  alle  misure  di
eradicazione e di gestione di cui agli articoli 19 e 22  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, tenendo conto  dei  criteri  di
priorita' e tempestivita'  indicati,  ai  fini  dell'efficacia  degli
interventi, nelle misure di gestione adottate dal Ministero per  ogni
singola specie invasiva. 
  2. Ai fini della rendicontazione periodica di cui all'art.  24  del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere
dall'anno 2023 e sino  all'anno  2025,  le  regioni  e  le  Provincie
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  presentano  al  Ministero  della
transizione ecologica una relazione circa i  risultati  ottenuti  per
l'eradicazione rapida delle specie esotiche invasive, nonche' per  la
significativa riduzione della consistenza e per la gestione, nel caso
di specie ampiamente diffuse.  Detta  relazione  e'  corredata  dalla
documentazione a consuntivo delle  spese  sostenute  per  i  predetti
fini.