Art. 3 Attivita' delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano 1. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse del fondo per dare attuazione alle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, tenendo conto dei criteri di priorita' e tempestivita' indicati, ai fini dell'efficacia degli interventi, nelle misure di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie invasiva. 2. Ai fini della rendicontazione periodica di cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno 2023 e sino all'anno 2025, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero della transizione ecologica una relazione circa i risultati ottenuti per l'eradicazione rapida delle specie esotiche invasive, nonche' per la significativa riduzione della consistenza e per la gestione, nel caso di specie ampiamente diffuse. Detta relazione e' corredata dalla documentazione a consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.