Art. 4 Revoca del contributo 1. Il Ministero della transizione ecologica puo' disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'effettiva attivita' di rilevamento precoce ed eradicazione rapida nonche' di applicazione delle mi-sure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione, effettuati da ciascuna regione o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Ministero della transizione ecologica, nel caso di riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge, dal presente decreto, revoca il contributo e le risorse erogate sono recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e restano acquisite definitivamente all'erario.