Art. 4 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  puo'  disporre  in
qualsiasi momento controlli e verifiche sull'effettiva  attivita'  di
rilevamento precoce ed eradicazione rapida  nonche'  di  applicazione
delle mi-sure di  gestione  degli  esemplari  delle  specie  esotiche
invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata
l'ampia diffusione, effettuati da ciascuna regione o dalle  Provincie
autonome di Trento e di Bolzano. 
  2.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,   nel   caso   di
riscontrate irregolarita' delle procedure o, comunque,  di  accertati
comportamenti devianti rispetto a quanto previsto  dalla  legge,  dal
presente decreto, revoca il contributo  e  le  risorse  erogate  sono
recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito
capitolo  individuato  con  successivo  atto  e   restano   acquisite
definitivamente all'erario.