Art. 2 Ambito di applicazione e risorse disponibili 1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI H2 Technology, H2 Industry, Infrastrutture digitali e servizi cloud e microelettronica 2, nel rispetto delle procedure e per le finalita' stabilite dal decreto interministeriale, dei contenuti della comunicazione IPCEI e delle successive decisioni di autorizzazione, nonche' delle norme, disposizioni e procedure applicabili previste per il finanziamento nell'ambito del PNRR. 2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese disponibili: a) risorse pari a euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni,00) dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1 - missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», investimento 2.1 «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)», a valere sulle disponibilita' destinate a tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR; b) risorse pari a euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni,00) dell'intervento del PNRR M2C2-I5.2 - missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a valere sulle disponibilita' destinate a tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR, da destinarsi alle iniziative ammissibili previste nell'ambito degli IPCEI H2 Technology e H2 Industry secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione del presente provvedimento, per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalle decisioni di autorizzazione. 4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. 5. Per le finalita' di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse destinate all'intervento e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilita' speciale n. 1726, fermo restando il rispetto delle disposizioni finanziarie previste per l'utilizzazione delle risorse a valere sul PNRR.