Art. 2
Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento
del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI H2 Technology, H2 Industry,
Infrastrutture digitali e servizi cloud e microelettronica 2, nel
rispetto delle procedure e per le finalita' stabilite dal decreto
interministeriale, dei contenuti della comunicazione IPCEI e delle
successive decisioni di autorizzazione, nonche' delle norme,
disposizioni e procedure applicabili previste per il finanziamento
nell'ambito del PNRR.
2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno
degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese disponibili:
a) risorse pari a euro 1.500.000.000,00
(unmiliardocinquecentomilioni,00) dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1
- missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla
ricerca all'impresa», investimento 2.1 «Importanti progetti di comune
interesse europeo (IPCEI)», a valere sulle disponibilita' destinate a
tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore
di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR;
b) risorse pari a euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni,00)
dell'intervento del PNRR M2C2-I5.2 - missione 2 «Rivoluzione verde e
transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a valere
sulle disponibilita' destinate a tale intervento dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante
l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione
titolare degli interventi PNRR, da destinarsi alle iniziative
ammissibili previste nell'ambito degli IPCEI H2 Technology e H2
Industry secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere
aumentate, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione del
presente provvedimento, per il completamento degli interventi
agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province
autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili
per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla
realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando
l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalle
decisioni di autorizzazione.
4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente
decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di
finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali
disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle
condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse.
5. Per le finalita' di cui al presente intervento ed ai sensi di
quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse
destinate all'intervento e le eventuali successive integrazioni delle
stesse sono attribuite alla contabilita' speciale n. 1726, fermo
restando il rispetto delle disposizioni finanziarie previste per
l'utilizzazione delle risorse a valere sul PNRR.