Art. 2 
 
            Ambito di applicazione e risorse disponibili 
 
  1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art.  1,  comma  232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  l'attivazione  dell'intervento
del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI H2  Technology,  H2  Industry,
Infrastrutture digitali e servizi cloud  e  microelettronica  2,  nel
rispetto delle procedure e per le  finalita'  stabilite  dal  decreto
interministeriale, dei contenuti della comunicazione  IPCEI  e  delle
successive  decisioni  di  autorizzazione,   nonche'   delle   norme,
disposizioni e procedure applicabili previste  per  il  finanziamento
nell'ambito del PNRR. 
  2. Per l'attivazione dell'intervento del  Fondo  IPCEI  a  sostegno
degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese disponibili: 
    a)      risorse      pari      a      euro       1.500.000.000,00
(unmiliardocinquecentomilioni,00) dell'intervento del PNRR  M4C2-I2.1
- missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente  2  «Dalla
ricerca all'impresa», investimento 2.1 «Importanti progetti di comune
interesse europeo (IPCEI)», a valere sulle disponibilita' destinate a
tale intervento  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in  favore
di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR; 
    b) risorse pari a euro 250.000.000  (duecentocinquantamilioni,00)
dell'intervento del PNRR M2C2-I5.2 - missione 2 «Rivoluzione verde  e
transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile,  idrogeno,
rete e mobilita' sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a  valere
sulle disponibilita' destinate a  tale  intervento  dal  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6  agosto  2021   recante
l'assegnazione delle risorse in favore  di  ciascuna  amministrazione
titolare  degli  interventi  PNRR,  da  destinarsi  alle   iniziative
ammissibili previste nell'ambito  degli  IPCEI  H2  Technology  e  H2
Industry secondo quanto  disposto  dal  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa. 
  3. Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  2  possono  essere
aumentate, con uno o piu' decreti di attivazione ad integrazione  del
presente  provvedimento,  per  il  completamento   degli   interventi
agevolativi, anche a valere sulle  risorse  delle  regioni,  province
autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili
per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla
realizzazione  del  progetto  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando
l'importo massimo degli aiuti di  Stato  concedibili  previsto  dalle
decisioni di autorizzazione. 
  4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto  dal  presente
decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi  di
finanziamento,  strumenti   o   fondi   dell'Unione   europea,   tali
disponibilita'  potranno  essere   attivate,   nel   rispetto   delle
condizioni stabilite dai relativi regolamenti  e  delle  disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse. 
  5. Per le finalita' di cui al presente intervento ed  ai  sensi  di
quanto previsto  dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto,  le  risorse
destinate all'intervento e le eventuali successive integrazioni delle
stesse sono attribuite alla  contabilita'  speciale  n.  1726,  fermo
restando il rispetto  delle  disposizioni  finanziarie  previste  per
l'utilizzazione delle risorse a valere sul PNRR.