Art. 3 Condizioni di attuazione degli interventi agevolativi 1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI per ciascun IPCEI tra quelli individuati dall'art. 2, comma 1, in esito al completamento del relativo iter di autorizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, dal decreto interministeriale e dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento nell'ambito del PNRR. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale per la realizzazione di progetti di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento, ammessi al sostegno delle autorita' italiane ed individuati dalla decisione di autorizzazione relativa allo specifico IPCEI oggetto di attuazione, e gli organismi di ricerca partecipanti ai medesimi progetti selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale. 3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale, nel rispetto di tutte le condizioni e limiti che saranno stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e subordinatamente all'emanazione delle stesse, nonche' in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalita' applicabili previste nell'ambito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella relativa decisione di autorizzazione. Le agevolazioni destinate agli organismi di ricerca di cui al comma 2 sono concedibili al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. E' fatto in ogni caso divieto di cumulo con agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in cui il cumulo e' consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non puo' essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 4. E' garantito il rispetto del contributo per il clima e per il digitale previsto per l'ammissibilita' al finanziamento del PNRR nell'ambito delle misure di riferimento, e l'ottemperanza al principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), ivi comprese le esclusioni di carattere settoriale individuate all'allegato V, punto B, del regolamento istitutivo del programma InvestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che modifica il regolamento UE 2015/1017). 5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e in ottemperanza a quanto indicato nella comunicazione IPCEI, i progetti sono finanziabili con risorse del PNRR se conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), agli orientamenti attuativi applicabili diramati in ambito nazionale e alla normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e non dovranno riguardare le seguenti attivita': a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); b) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione; c) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica per gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 6. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una decisione di autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa. 7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate a ciascun intervento, come individuate nei provvedimenti di attuazione emanati ai sensi dell'art. 4, comma 8.