Art. 3 
 
        Condizioni di attuazione degli interventi agevolativi 
 
  1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI per  ciascun
IPCEI tra quelli individuati  dall'art.  2,  comma  1,  in  esito  al
completamento del relativo iter  di  autorizzazione  degli  aiuti  di
Stato da parte della Commissione  europea,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal presente provvedimento, dal decreto interministeriale  e
dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento
nell'ambito del PNRR. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le  imprese  in  possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale  per
la  realizzazione  di  progetti  di  cui  all'art.  4  del   medesimo
provvedimento,  ammessi  al  sostegno  delle  autorita'  italiane  ed
individuati dalla decisione di autorizzazione relativa allo specifico
IPCEI oggetto di attuazione, e gli organismi di ricerca  partecipanti
ai  medesimi  progetti  selezionati  dal  Ministero  nella  fase   di
valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma  3,
del decreto interministeriale. 
  3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto  dall'art.
5 del decreto interministeriale, nel rispetto di tutte le  condizioni
e limiti che saranno stabiliti nelle decisioni  di  autorizzazione  e
subordinatamente all'emanazione delle stesse, nonche' in ottemperanza
alle  norme,  disposizioni  e  condizionalita'  applicabili  previste
nell'ambito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono
accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e  limiti
stabiliti nella relativa decisione di autorizzazione. Le agevolazioni
destinate  agli  organismi  di  ricerca  di  cui  al  comma  2   sono
concedibili al di fuori del campo  di  applicazione  della  normativa
europea  sugli  aiuti  di  Stato,  laddove  ricorrano  le  condizioni
previste dalla vigente disciplina degli aiuti di Stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo e innovazione. E' fatto in  ogni  caso  divieto  di
cumulo  con  agevolazioni  costituenti  aiuti  di  Stato,  ai   sensi
dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in  cui
il cumulo e' consentito con agevolazioni  non  costituenti  aiuti  di
Stato, il medesimo costo progettuale non puo' essere  rimborsato  due
volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche  di  diversa
natura. 
  4. E' garantito il rispetto del contributo per il clima  e  per  il
digitale previsto per  l'ammissibilita'  al  finanziamento  del  PNRR
nell'ambito  delle  misure  di  riferimento,  e   l'ottemperanza   al
principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»  agli  obiettivi
ambientali (DNSH), ivi comprese le esclusioni di carattere settoriale
individuate all'allegato V, punto B, del regolamento  istitutivo  del
programma InvestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 24 marzo  2021,  che  modifica  il  regolamento  UE
2015/1017). 
  5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241  e
in ottemperanza  a  quanto  indicato  nella  comunicazione  IPCEI,  i
progetti sono finanziabili con risorse  del  PNRR  se  conformi  agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno  significativo»  agli   obiettivi   ambientali   (DNSH),   agli
orientamenti attuativi applicabili diramati  in  ambito  nazionale  e
alla  normativa  ambientale  nazionale  ed  europea  vigente,  e  non
dovranno riguardare le seguenti attivita': 
    a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso  l'uso  a
valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia
elettrica e/o di calore a partire dal  gas  naturale,  come  pure  le
relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che
utilizzano gas naturale, che sono conformi  alle  condizioni  di  cui
all'allegato III degli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01); 
    b) attivita' nell'ambito del  sistema  di  scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti  parametri  di  riferimento.  Se
l'attivita' che beneficia del sostegno  genera  emissioni  di  gas  a
effetto serra previste che non sono significativamente  inferiori  ai
pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il  motivo.  I
parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per  le
attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione  del  sistema  di
scambio di quote di  emissioni  sono  stabiliti  nel  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione; 
    c)  attivita'  connesse  alle   discariche   di   rifiuti,   agli
inceneritori  (l'esclusione  non  si   applica   per   gli   impianti
esclusivamente adibiti  al  trattamento  di  rifiuti  pericolosi  non
riciclabili, ne' agli impianti  esistenti  quando  tali  azioni  sono
intese ad aumentare  l'efficienza  energetica,  catturare  i  gas  di
scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i  materiali  da
residui di  combustione,  purche'  tali  azioni  non  determinino  un
aumento della capacita' di trattamento dei  rifiuti  dell'impianto  o
un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a  livello
di impianto) e  agli  impianti  di  trattamento  meccanico  biologico
(l'esclusione  non  si  applica  per  gli  impianti  di   trattamento
meccanico biologico esistenti  quando  tali  azioni  sono  intese  ad
aumentare l'efficienza  energetica  o  migliorare  le  operazioni  di
riciclaggio dei rifiuti differenziati  al  fine  di  convertirle  nel
compostaggio e  nella  digestione  anaerobica  di  rifiuti  organici,
purche' tali azioni non determinino un  aumento  della  capacita'  di
trattamento dei  rifiuti  dell'impianto  o  un'estensione  della  sua
durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); 
    d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a  lungo  termine  dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
  6. Le risorse  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  sono
attribuite ai soggetti beneficiari individuati da  una  decisione  di
autorizzazione nel rispetto delle disposizioni  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa. 
  7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie  destinate
a  ciascun  intervento,  come  individuate   nei   provvedimenti   di
attuazione emanati ai sensi dell'art. 4, comma 8.