Art. 3
Condizioni di attuazione degli interventi agevolativi
1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI per ciascun
IPCEI tra quelli individuati dall'art. 2, comma 1, in esito al
completamento del relativo iter di autorizzazione degli aiuti di
Stato da parte della Commissione europea, nel rispetto di quanto
previsto dal presente provvedimento, dal decreto interministeriale e
dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento
nell'ambito del PNRR.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale per
la realizzazione di progetti di cui all'art. 4 del medesimo
provvedimento, ammessi al sostegno delle autorita' italiane ed
individuati dalla decisione di autorizzazione relativa allo specifico
IPCEI oggetto di attuazione, e gli organismi di ricerca partecipanti
ai medesimi progetti selezionati dal Ministero nella fase di
valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma 3,
del decreto interministeriale.
3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art.
5 del decreto interministeriale, nel rispetto di tutte le condizioni
e limiti che saranno stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e
subordinatamente all'emanazione delle stesse, nonche' in ottemperanza
alle norme, disposizioni e condizionalita' applicabili previste
nell'ambito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono
accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti
stabiliti nella relativa decisione di autorizzazione. Le agevolazioni
destinate agli organismi di ricerca di cui al comma 2 sono
concedibili al di fuori del campo di applicazione della normativa
europea sugli aiuti di Stato, laddove ricorrano le condizioni
previste dalla vigente disciplina degli aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione. E' fatto in ogni caso divieto di
cumulo con agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in cui
il cumulo e' consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di
Stato, il medesimo costo progettuale non puo' essere rimborsato due
volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa
natura.
4. E' garantito il rispetto del contributo per il clima e per il
digitale previsto per l'ammissibilita' al finanziamento del PNRR
nell'ambito delle misure di riferimento, e l'ottemperanza al
principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi
ambientali (DNSH), ivi comprese le esclusioni di carattere settoriale
individuate all'allegato V, punto B, del regolamento istitutivo del
programma InvestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 marzo 2021, che modifica il regolamento UE
2015/1017).
5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e
in ottemperanza a quanto indicato nella comunicazione IPCEI, i
progetti sono finanziabili con risorse del PNRR se conformi agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un
danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), agli
orientamenti attuativi applicabili diramati in ambito nazionale e
alla normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e non
dovranno riguardare le seguenti attivita':
a) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia
elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le
relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che
utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui
all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se
l'attivita' che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a
effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai
pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I
parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le
attivita' che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di
scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di
esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;
c) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli
inceneritori (l'esclusione non si applica per gli impianti
esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non
riciclabili, ne' agli impianti esistenti quando tali azioni sono
intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di
scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da
residui di combustione, purche' tali azioni non determinino un
aumento della capacita' di trattamento dei rifiuti dell'impianto o
un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello
di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico
(l'esclusione non si applica per gli impianti di trattamento
meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad
aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di
riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel
compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici,
purche' tali azioni non determinino un aumento della capacita' di
trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua
durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
d) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei
rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
6. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sono
attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una decisione di
autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della transizione
ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa.
7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie destinate
a ciascun intervento, come individuate nei provvedimenti di
attuazione emanati ai sensi dell'art. 4, comma 8.