Art. 4
Procedura di accesso alle agevolazioni
1. I termini per la presentazione delle istanze su ciascun
intervento di sostegno agli IPCEI di cui all'art. 2, comma 1, sono
aperti dalla DGIAI entro novanta giorni dalla data di notifica allo
Stato membro della relativa decisione di autorizzazione, fermi
restando i termini necessari per l'attivazione delle risorse di cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 2 ove applicabili. La data di apertura dei
termini per ciascun intervento e' indicata nel relativo provvedimento
di attuazione di cui al comma 8.
2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate
alla DGIAI con le modalita' e con gli schemi indicati nei
provvedimenti di cui al comma 8, firmate digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate
della seguente documentazione:
a) project portfolio approvato;
b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli
importi di progetto;
c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni;
d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di
firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del
decreto di concessione;
e) quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui al comma 8
in relazione allo specifico intervento.
3. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere
c) e d) del comma 2, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne
pronta comunicazione alla DGIAI per gli adempimenti di propria
competenza.
4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla stessa
incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui
all'art. 6, comma 6, lettera a), del decreto interministeriale, da
completare nel termine di novanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto
al comma 5. Nel corso dell'istruttoria, la DGIAI:
a) verifica il rispetto delle modalita' e dei termini di
presentazione delle istanze;
b) riscontra la completezza della documentazione presentata;
c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di
ammissibilita' alle agevolazioni previsti dal decreto
interministeriale e delle condizioni per la concessione delle stesse
sulla base del project portfolio e della decisione di autorizzazione;
d) procede alle verifiche previste per l'ammissibilita' al PNRR,
nei casi applicabili;
e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo
quanto previsto dal decreto interministeriale, sulla base delle
risorse disponibili.
5. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria
risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti
rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in
merito alla documentazione gia' prodotta, la DGIAI puo' richiederli
al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.
6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilita'
formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6,
lettera b), del decreto interministeriale, la DGIAI procede entro
venti giorni alla registrazione degli aiuti sul registro nazionale
degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione,
contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili,
l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a
carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi
necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione
dell'iter agevolativo. Nel decreto di concessione e' altresi'
indicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il
codice unico di progetto (CUP). Il decreto di concessione e'
trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza
dalle agevolazioni, a restituirlo entro dieci giorni debitamente
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore
speciale in possesso di idonei poteri.
7. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di cui al
comma 1, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni.
8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei
dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la
corretta attuazione degli interventi agevolativi oggetto del presente
provvedimento di attivazione sono definiti con uno o piu'
provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le date
di apertura delle procedure agevolative per ciascun intervento ed e'
effettuato il riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, tra
le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, nei limiti dei rispettivi
fabbisogni emergenti dalle decisioni di autorizzazione, tenuto conto
delle risultanze relative all'avanzamento degli interventi e dei
vincoli previsti nell'ambito del PNRR per il soddisfacimento del
principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.