Art. 4 
 
               Procedura di accesso alle agevolazioni 
 
  1.  I  termini  per  la  presentazione  delle  istanze  su  ciascun
intervento di sostegno agli IPCEI di cui all'art. 2,  comma  1,  sono
aperti dalla DGIAI entro novanta giorni dalla data di  notifica  allo
Stato  membro  della  relativa  decisione  di  autorizzazione,  fermi
restando i termini necessari per l'attivazione delle risorse  di  cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 2 ove applicabili. La data di  apertura  dei
termini per ciascun intervento e' indicata nel relativo provvedimento
di attuazione di cui al comma 8. 
  2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate
alla  DGIAI  con  le  modalita'  e  con  gli  schemi   indicati   nei
provvedimenti di cui al comma  8,  firmate  digitalmente  dal  legale
rappresentante o procuratore speciale del  beneficiario  e  corredate
della seguente documentazione: 
    a) project portfolio approvato; 
    b) scheda  tecnica,  comprensiva  della  sintesi  numerica  degli
importi di progetto; 
    c) dichiarazione in merito ai dati  necessari  per  la  richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni; 
    d) indicazione del soggetto a cui  sono  assegnati  i  poteri  di
firma di straordinaria  amministrazione  per  la  sottoscrizione  del
decreto di concessione; 
    e) quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui al comma  8
in relazione allo specifico intervento. 
  3. In caso di variazione della documentazione di cui  alle  lettere
c) e d) del comma 2, i  soggetti  richiedenti  sono  tenuti  a  darne
pronta comunicazione  alla  DGIAI  per  gli  adempimenti  di  propria
competenza. 
  4. La DGIAI,  anche  per  il  tramite  dei  soggetti  dalla  stessa
incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui
all'art. 6, comma 6, lettera a), del  decreto  interministeriale,  da
completare  nel  termine  di  novanta  giorni   dalla   presentazione
dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo  quanto  previsto
al comma 5. Nel corso dell'istruttoria, la DGIAI: 
    a)  verifica  il  rispetto  delle  modalita'  e  dei  termini  di
presentazione delle istanze; 
    b) riscontra la completezza della documentazione presentata; 
    c)  procede  a  verificare   il   rispetto   dei   requisiti   di
ammissibilita'    alle    agevolazioni    previsti    dal     decreto
interministeriale e delle condizioni per la concessione delle  stesse
sulla base del project portfolio e della decisione di autorizzazione; 
    d) procede alle verifiche previste per l'ammissibilita' al  PNRR,
nei casi applicabili; 
    e) determina l'ammontare delle agevolazioni  concedibili  secondo
quanto previsto  dal  decreto  interministeriale,  sulla  base  delle
risorse disponibili. 
  5. Qualora nel  corso  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria
risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti
rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni  e  chiarimenti  in
merito alla documentazione gia' prodotta, la DGIAI  puo'  richiederli
al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 
  6. In caso di esito positivo della  valutazione  di  ammissibilita'
formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6,
lettera b), del decreto interministeriale,  la  DGIAI  procede  entro
venti giorni alla registrazione degli aiuti  sul  registro  nazionale
degli aiuti di Stato  e  all'adozione  del  decreto  di  concessione,
contenente  l'indicazione  delle  spese  e  dei  costi   ammissibili,
l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a
carico dei  soggetti  beneficiari,  nonche'  gli  ulteriori  elementi
necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione
dell'iter  agevolativo.  Nel  decreto  di  concessione  e'   altresi'
indicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il
codice  unico  di  progetto  (CUP).  Il  decreto  di  concessione  e'
trasmesso al soggetto beneficiario che provvede,  pena  la  decadenza
dalle agevolazioni, a  restituirlo  entro  dieci  giorni  debitamente
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore
speciale in possesso di idonei poteri. 
  7. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di  cui  al
comma  1,  il  Ministero  da'  comunicazione  dei   motivi   ostativi
all'accoglimento  dell'istanza  al  soggetto  richiedente  ai   sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione  ed
erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei
dati personali e  gli  ulteriori  elementi  idonei  a  consentire  la
corretta attuazione degli interventi agevolativi oggetto del presente
provvedimento  di  attivazione  sono  definiti   con   uno   o   piu'
provvedimenti del direttore generale per gli incentivi  alle  imprese
del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le  date
di apertura delle procedure agevolative per ciascun intervento ed  e'
effettuato il riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma  2,  tra
le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, nei limiti  dei  rispettivi
fabbisogni emergenti dalle decisioni di autorizzazione, tenuto  conto
delle risultanze relative  all'avanzamento  degli  interventi  e  dei
vincoli previsti nell'ambito del  PNRR  per  il  soddisfacimento  del
principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.