Art. 4 Procedura di accesso alle agevolazioni 1. I termini per la presentazione delle istanze su ciascun intervento di sostegno agli IPCEI di cui all'art. 2, comma 1, sono aperti dalla DGIAI entro novanta giorni dalla data di notifica allo Stato membro della relativa decisione di autorizzazione, fermi restando i termini necessari per l'attivazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 ove applicabili. La data di apertura dei termini per ciascun intervento e' indicata nel relativo provvedimento di attuazione di cui al comma 8. 2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate alla DGIAI con le modalita' e con gli schemi indicati nei provvedimenti di cui al comma 8, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate della seguente documentazione: a) project portfolio approvato; b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli importi di progetto; c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni; d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; e) quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui al comma 8 in relazione allo specifico intervento. 3. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 2, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione alla DGIAI per gli adempimenti di propria competenza. 4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla stessa incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui all'art. 6, comma 6, lettera a), del decreto interministeriale, da completare nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Nel corso dell'istruttoria, la DGIAI: a) verifica il rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione delle istanze; b) riscontra la completezza della documentazione presentata; c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilita' alle agevolazioni previsti dal decreto interministeriale e delle condizioni per la concessione delle stesse sulla base del project portfolio e della decisione di autorizzazione; d) procede alle verifiche previste per l'ammissibilita' al PNRR, nei casi applicabili; e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, sulla base delle risorse disponibili. 5. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, la DGIAI puo' richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilita' formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6, lettera b), del decreto interministeriale, la DGIAI procede entro venti giorni alla registrazione degli aiuti sul registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. Nel decreto di concessione e' altresi' indicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il decreto di concessione e' trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo entro dieci giorni debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale in possesso di idonei poteri. 7. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi oggetto del presente provvedimento di attivazione sono definiti con uno o piu' provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le date di apertura delle procedure agevolative per ciascun intervento ed e' effettuato il riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, tra le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, nei limiti dei rispettivi fabbisogni emergenti dalle decisioni di autorizzazione, tenuto conto delle risultanze relative all'avanzamento degli interventi e dei vincoli previsti nell'ambito del PNRR per il soddisfacimento del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.