Art. 5
Esecuzione dei progetti
1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo
project portfolio e alle previsioni della decisione di
autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione
IPCEI e delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto
interministeriale.
2. Per ciascun intervento, sono ammissibili le spese e i costi
autorizzati, nell'ambito delle categorie previste dalla comunicazione
IPCEI, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel
rispetto del periodo di eleggibilita' previsto dalla decisione di
autorizzazione, determinate secondo le disposizioni individuate dal
relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8. Le spese e i costi
possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di
costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della
fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani finanziari di
progetto autorizzati.
3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di
contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a
tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.
Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta
esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere
presso la propria sede, in originale, la documentazione
giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle
agevolazioni.
4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti
di attuazione e concessione, per garantire il rispetto delle
disposizioni per il finanziamento nell'ambito del PNRR, ovvero
qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di
finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto
delle disposizioni europee e nazionali applicabili.
5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso
incaricati, effettua le attivita' inerenti alle verifiche
amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a
fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati
da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della
documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese
sostenute.
6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o piu' dei competenti
esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto
interministeriale, effettua altresi' verifiche di natura tecnica
sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo
svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali
verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di
svolgimento dei progetti nel rispetto del project portfolio
approvato, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le
modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe
utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.
7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero
delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun soggetto
beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di
attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i
dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con i
provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8.
8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche
sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo di ciascun
IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da
parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi
agevolativi.
9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI riscontrino
la necessita' di concedere una proroga, a seguito di richiesta
motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di
autorizzare la stessa, il Ministero prendera' atto del nuovo termine
di ultimazione del progetto.
10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilita' e le
limitazioni temporali per l'ammissione di attivita' progettuali a
finanziamento nell'ambito del PNRR, nonche' le ulteriori emergenti in
ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate.
11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva,
l'ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle
determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi
di Governo dell'IPCEI di riferimento e degli organismi comunitari
competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione
del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono
eccedere il limite del deficit di finanziamento riconosciuto, a
seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e
comma 3, del decreto interministeriale. Gli aiuti di Stato sono
sottoposti alle clausole di recupero nei casi e con le modalita'
stabiliti dalla relativa decisione di autorizzazione.