Art. 5 Esecuzione dei progetti 1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione IPCEI e delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto interministeriale. 2. Per ciascun intervento, sono ammissibili le spese e i costi autorizzati, nell'ambito delle categorie previste dalla comunicazione IPCEI, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilita' previsto dalla decisione di autorizzazione, determinate secondo le disposizioni individuate dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8. Le spese e i costi possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani finanziari di progetto autorizzati. 3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle agevolazioni. 4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti di attuazione e concessione, per garantire il rispetto delle disposizioni per il finanziamento nell'ambito del PNRR, ovvero qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili. 5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attivita' inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. 6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto interministeriale, effettua altresi' verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del project portfolio approvato, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti. 7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8. 8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo di ciascun IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi. 9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI riscontrino la necessita' di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prendera' atto del nuovo termine di ultimazione del progetto. 10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilita' e le limitazioni temporali per l'ammissione di attivita' progettuali a finanziamento nell'ambito del PNRR, nonche' le ulteriori emergenti in ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate. 11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi di Governo dell'IPCEI di riferimento e degli organismi comunitari competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono eccedere il limite del deficit di finanziamento riconosciuto, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e comma 3, del decreto interministeriale. Gli aiuti di Stato sono sottoposti alle clausole di recupero nei casi e con le modalita' stabiliti dalla relativa decisione di autorizzazione.