Art. 5 
 
                       Esecuzione dei progetti 
 
  1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente  al  relativo
project   portfolio   e   alle   previsioni   della   decisione    di
autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto  dalla  comunicazione
IPCEI  e  delle  disposizioni  di  cui   all'art.   4   del   decreto
interministeriale. 
  2. Per ciascun intervento, sono ammissibili  le  spese  e  i  costi
autorizzati, nell'ambito delle categorie previste dalla comunicazione
IPCEI, sostenuti nel  corso  della  realizzazione  del  progetto  nel
rispetto del periodo di eleggibilita'  previsto  dalla  decisione  di
autorizzazione, determinate secondo le disposizioni  individuate  dal
relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8. Le spese e i costi
possono essere determinati ricorrendo alle  opzioni  semplificate  di
costo, ove consentito dalle predette disposizioni  in  ragione  della
fonte di  finanziamento  e  nel  rispetto  dei  piani  finanziari  di
progetto autorizzati. 
  3. Ciascun soggetto beneficiario deve  dotarsi  di  un  sistema  di
contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a
tenere separate tutte le transazioni relative al progetto  agevolato.
Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche  sulla  corretta
esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere
presso   la   propria   sede,   in   originale,   la   documentazione
giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi  alle
agevolazioni. 
  4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti
di  attuazione  e  concessione,  per  garantire  il  rispetto   delle
disposizioni  per  il  finanziamento  nell'ambito  del  PNRR,  ovvero
qualora  siano  utilizzate  risorse  nell'ambito  di   programmi   di
finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione  europea,  nel  rispetto
delle disposizioni europee e nazionali applicabili. 
  5.  Il  Ministero,  anche  attraverso  i  soggetti   dallo   stesso
incaricati,   effettua   le   attivita'   inerenti   alle   verifiche
amministrative propedeutiche  all'erogazione  delle  agevolazioni,  a
fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati
da ciascun  soggetto  beneficiario,  e  debitamente  corredati  della
documentazione  amministrativa  e  contabile  relativa   alle   spese
sostenute. 
  6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno  o  piu'  dei  competenti
esperti  nominati  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9,  del   decreto
interministeriale, effettua  altresi'  verifiche  di  natura  tecnica
sullo  stato  di  attuazione  di  ciascun  progetto  sia  durante  lo
svolgimento dei programmi, sia  ad  ultimazione  degli  stessi.  Tali
verifiche, anche in loco, sono indirizzate a  valutare  lo  stato  di
svolgimento  dei  progetti  nel  rispetto   del   project   portfolio
approvato,  le  eventuali  criticita'  tecniche  riscontrate   e   le
modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o  che  sarebbe
utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti. 
  7. Al fine di consentire lo  svolgimento  da  parte  del  Ministero
delle  verifiche  di  cui  ai  precedenti  commi,  ciascun   soggetto
beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di
attuazione del relativo progetto. Tale  relazione  deve  contenere  i
dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con i
provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8. 
  8.  Il  Ministero   condivide   le   risultanze   delle   verifiche
sull'avanzamento dei progetti con gli organi di  governo  di  ciascun
IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni  da
parte  degli  stessi,  ai  fini  dell'attuazione   degli   interventi
agevolativi. 
  9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI  riscontrino
la necessita' di  concedere  una  proroga,  a  seguito  di  richiesta
motivata  da  parte  di  un  soggetto  beneficiario,  e  decidano  di
autorizzare la stessa, il Ministero prendera' atto del nuovo  termine
di ultimazione del progetto. 
  10.  Rimangono  ferme  le  condizioni  di  finanziabilita'   e   le
limitazioni temporali per l'ammissione  di  attivita'  progettuali  a
finanziamento nell'ambito del PNRR, nonche' le ulteriori emergenti in
ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate. 
  11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in  via  definitiva,
l'ammontare delle agevolazioni spettanti, previa  acquisizione  delle
determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte  degli  organi
di Governo dell'IPCEI di riferimento  e  degli  organismi  comunitari
competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione
del  progetto  effettuati.  Le  agevolazioni  concesse  non   possono
eccedere il limite  del  deficit  di  finanziamento  riconosciuto,  a
seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2  e
comma 3, del decreto  interministeriale.  Gli  aiuti  di  Stato  sono
sottoposti alle clausole di recupero nei  casi  e  con  le  modalita'
stabiliti dalla relativa decisione di autorizzazione.