Art. 6 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove previste. I provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, recano i criteri di dettaglio per l'ammissione, determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi. 2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8, e trasmesse alla DGIAI con nei termini e con le modalita' indicate nello stesso. 3. Ciascuna richiesta di erogazione dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le modalita' indicate per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8: a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario; b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruita' e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attivita' svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto; c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale della societa' che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite; d) schede di rendicontazione dei costi del personale; e) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo. 4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilita' dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a: a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario; b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita' delle spese e dei costi rendicontati; c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite; d) verificare la regolarita' contributiva del soggetto beneficiario; e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia; f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; h) procedere alle ulteriori verifiche previste per la determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato; i) determinare le agevolazioni spettanti. 6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la DGIAI provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto interministeriale. 7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di Governo del progetto circa l'andamento delle attivita' autorizzate dello specifico intervento, il Ministero: a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile; b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilita' di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili. 8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determine degli organi di Governo delle iniziative. 9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, la prima erogazione puo' essere disposta nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare. 10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non puo' superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, e' erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed emanato il decreto di cui all'art. 5, comma 11. 11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.