Art. 6
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste
adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e
contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati
nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove
previste. I provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, recano i
criteri di dettaglio per l'ammissione, determinazione e
rendicontazione delle spese e dei costi.
2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto
beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o
procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili
per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4,
comma 8, e trasmesse alla DGIAI con nei termini e con le modalita'
indicate nello stesso.
3. Ciascuna richiesta di erogazione dovra' essere accompagnata
dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le
modalita' indicate per ciascun intervento dal relativo provvedimento
di cui all'art. 4, comma 8:
a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal legale
rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario;
b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato di
avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni, la valutazione di congruita' e pertinenza dei costi
sostenuti, il dettaglio delle attivita' svolte e dei relativi costi
con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;
c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale
della societa' che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono
congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative
fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente
pagati, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle
opzioni semplificate di costo ove consentite;
d) schede di rendicontazione dei costi del personale;
e) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo.
4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione,
qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di
ammissibilita' dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento
dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori
informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal
soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito
alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al
soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.
5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione
della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della
documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini
dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a:
a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle
spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal
soggetto beneficiario;
b) verificare la pertinenza, la congruita' e l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati;
c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente
sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto
previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto in
caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;
d) verificare la regolarita' contributiva del soggetto
beneficiario;
e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente
normativa antimafia;
f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il
rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero;
g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le
imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
h) procedere alle ulteriori verifiche previste per la
determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato;
i) determinare le agevolazioni spettanti.
6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di
cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano
necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la DGIAI
provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della
documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta
da uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6,
comma 9, del decreto interministeriale.
7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi
da parte degli organismi di Governo del progetto circa l'andamento
delle attivita' autorizzate dello specifico intervento, il Ministero:
a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento
dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile;
b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5,
gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle
disponibilita' di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun
anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse
annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili.
8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate,
saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base
dell'avanzamento della spesa e delle determine degli organi di
Governo delle iniziative.
9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8,
la prima erogazione puo' essere disposta nei casi applicabili a
titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del
totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano
finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli
aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto
beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del
Ministero, di importo pari alla somma da erogare.
10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in
anticipazione e ad avanzamento, non puo' superare il 90 per cento del
relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove
inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre
dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da
quella immediatamente precedente, e' erogato a saldo, una volta
effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed
emanato il decreto di cui all'art. 5, comma 11.
11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni,
venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a
fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non
ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle
quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di
insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni,
il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro
giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata
eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di
riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente
dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo
stesso indicato.