Art. 6 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  Le  agevolazioni  sono  erogate  sulla  base  delle   richieste
adeguatamente  corredate  della   documentazione   amministrativa   e
contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati
nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove
previste. I provvedimenti di  cui  all'art.  4,  comma  8,  recano  i
criteri   di   dettaglio   per   l'ammissione,    determinazione    e
rendicontazione delle spese e dei costi. 
  2. Le richieste di  erogazione,  predisposte  da  ciascun  soggetto
beneficiario,  sono  sottoscritte   dal   legale   rappresentante   o
procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili
per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art.  4,
comma 8, e trasmesse alla DGIAI con nei termini e  con  le  modalita'
indicate nello stesso. 
  3. Ciascuna richiesta  di  erogazione  dovra'  essere  accompagnata
dalla seguente documentazione, redatta secondo i  modelli  e  con  le
modalita' indicate per ciascun intervento dal relativo  provvedimento
di cui all'art. 4, comma 8: 
    a) scheda  di  rendicontazione  dei  costi,  firmata  dal  legale
rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario; 
    b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato  di
avanzamento del progetto, gli  eventuali  scostamenti  rispetto  alle
previsioni, la valutazione  di  congruita'  e  pertinenza  dei  costi
sostenuti, il dettaglio delle attivita' svolte e dei  relativi  costi
con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto; 
    c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale
della societa' che i costi esposti sono pertinenti al progetto,  sono
congrui e sono  stati  regolarmente  sostenuti,  e  che  le  relative
fatture e titoli di spesa sono  stati  regolarmente  e  integralmente
pagati, fermo restando  quanto  previsto  in  caso  di  ricorso  alle
opzioni semplificate di costo ove consentite; 
    d) schede di rendicontazione dei costi del personale; 
    e) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo. 
  4. Il Ministero si riserva di  chiedere  ulteriore  documentazione,
qualora  ritenuta   necessaria   ai   fini   della   valutazione   di
ammissibilita' dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento
dell'attivita' istruttoria  risulti  necessario  acquisire  ulteriori
informazioni, dati o  documenti  rispetto  a  quelli  presentati  dal
soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e  chiarimenti  in  merito
alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo'  richiederli  al
soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta,  assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 
  5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di  presentazione
della  richiesta  di  erogazione,  ovvero  del  completamento   della
documentazione  presentata  ai   sensi   del   comma   4,   ai   fini
dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a: 
    a) verificare l'avanzamento del progetto e  la  pertinenza  delle
spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata  dal
soggetto beneficiario; 
    b) verificare la pertinenza,  la  congruita'  e  l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati; 
    c) verificare che le spese e i costi siano  stati  effettivamente
sostenuti e pagati e che  siano  stati  rendicontati  secondo  quanto
previsto dal presente articolo, fermo  restando  quanto  previsto  in
caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite; 
    d)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario; 
    e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente
normativa antimafia; 
    f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il
rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti  di  revoca  di
agevolazioni concesse dal Ministero; 
    g) verificare che il soggetto beneficiario  non  rientri  tra  le
imprese che hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea; 
    h)  procedere  alle   ulteriori   verifiche   previste   per   la
determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato; 
    i) determinare le agevolazioni spettanti. 
  6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura  tecnica  di
cui al  comma  5,  e  delle  ulteriori  valutazioni  che  si  rendano
necessarie in relazione allo specifico stato  avanzamento,  la  DGIAI
provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione ovvero  dalla  data  di  completamento  della
documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica  redatta
da uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi  dell'art.  6,
comma 9, del decreto interministeriale. 
  7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi
da parte degli organismi di Governo del  progetto  circa  l'andamento
delle attivita' autorizzate dello specifico intervento, il Ministero: 
    a)  comunica   al   soggetto   beneficiario   il   riconoscimento
dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile; 
    b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui  al  comma  5,
gli   importi   di   agevolazione   spettanti,   nel   limite   delle
disponibilita' di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun
anno, provvedendo all'erogazione del saldo via  via  che  le  risorse
annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili. 
  8. Risorse residue  del  Fondo  IPCEI,  stanziate  e  non  erogate,
saranno  rese  disponibili  negli   anni   successivi,   sulla   base
dell'avanzamento della  spesa  e  delle  determine  degli  organi  di
Governo delle iniziative. 
  9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4,  comma  8,
la prima erogazione puo'  essere  disposta  nei  casi  applicabili  a
titolo di anticipazione nel limite  massimo  del  20  per  cento  del
totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del  piano
finanziario di progetto approvato in  sede  di  autorizzazione  degli
aiuti  di  Stato,  esclusivamente  previa  richiesta   del   soggetto
beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di
fideiussione   bancaria   o   polizza   assicurativa    irrevocabile,
incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta,  a  favore   del
Ministero, di importo pari alla somma da erogare. 
  10.  L'ammontare  complessivo  delle  erogazioni   effettuate,   in
anticipazione e ad avanzamento, non puo' superare il 90 per cento del
relativo importo concesso  o  del  relativo  importo  spettante,  ove
inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni,  da  sottrarre
dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente,  anche  da
quella immediatamente precedente,  e'  erogato  a  saldo,  una  volta
effettuata la verifica  finale  sul  completamento  del  progetto  ed
emanato il decreto di cui all'art. 5, comma 11. 
  11. Qualora,  successivamente  all'erogazione  delle  agevolazioni,
venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte,  a
fronte  di  costi  non  congrui,  non  pertinenti  o   comunque   non
ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio  sulle
quote  eventualmente  ancora  da  erogare  oppure,  nell'ipotesi   di
insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento  delle  erogazioni,
il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro
giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero,  l'accertata
eccedenza, maggiorata  dell'interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento (TUR) vigente  alla  data  dell'erogazione  e  decorrente
dalla data di  accreditamento,  sul  conto  corrente  bancario  dallo
stesso indicato.